L’Alto Consesso rivisita l’esegesi anteriore circa la non applicabilità della distanza chilometrica per l’indennizzo correlato al trasferimento di autorità. In passato (vedasi CdS, Sez. IVª, N° 2664 del 2006 – TAR Lazio N° 5044 del 2008) veniva sottolineata la differenza tra il regime introdotto dall’art. 1 L. 86/2001 e quello anteriore di cui all’art. 1 L. 100/1987 -contenente un rinvio al trattamento per l’indennità di missione, dove si prevedeva appunto il requisito della distanza tra Comuni-, e pertanto l’accostamento con l’indennità di missione rilevava solo ai fini della determinazione del quantum: oggi, di contro, il massimo Organo amministrativo si attesta su posizioni diametralmente opposte, e, pur nel silenzio del legislatore, fa propria una lettura additiva, che impone persino di considerare la distanza anzidetta tra le diversi sedi di servizio, e non tra i due municipi. Consiglio di Stato, Sez. IVª, sentenza del 8 /03/2012 N° 1338.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7468 del 2008, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Gen. Gdf – Comando Regionale Friuli VeneziaGiulia;
contro
Lopardo Antonio;
per la rifo rma della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE n. 00135/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE TRATT.ECONOMICO PREVISTO PER IL TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ . Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Sergio N. 07468/2008 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stat… 1 di 5 10/03/2012 11.26 De Felice e udito per le parti l’ avvocato dello Stato Maurizio Greco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Lopardo Antonio agiva per l’annullamento del provvedimento della Guardia di Finanza del 21 settembre 2006 di rigettodell’istanza di riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune. Il ricorrente era stato trasferito d’autorità dalla seconda squadra operativa stanziale con sede a Prosecco stazione (Comune di Sgonico-TS) alla squadra comando presso il Comando di tenenza di Fernetti con sede in località Fernetti, Frazione del Comune di Monrupino (TS). L’amministrazione aveva motivato il rigetto, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.10,6 quindi superiore a dieci chilometri. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge (art. 1 L.29 marzo 2001, n.86) per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente art. 1 L.100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con la richiesta dei requisiti previsti per l’indennità di missione, tra cui figuravano i dieci chilometri di distanza minima.
Avverso tale sentenza, propone appello il Ministero della Difesa,
deducendo che il requisito della distanza dei dieci chilometri è da intendersi ancora vigente perché la disposizione relativa non risulta abrogata; nella N. 07468/2008 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stat… 2 di 5 10/03/2012 11.26specie, la distanza effettiva, secondo quanto risulta dalla attestazione n.1569 del 2006, fornita dall’Aci- direzione commerciale-Ufficio servizi Turistici in data 24 novembre 2006, calcolando la distanza tra le Case comunali, è di cinque chilometri. L’appellato non si è costituito. Alla udienza pubblica del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
E’ vero che l’attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall’art. 1, comma 1, l.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23). Anche la sezione ha ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della l.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall’art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l’indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417). Già nel vigore della legge n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l’indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell’indennità di missione, nel quale si colloca l’elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637). Secondo l’Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del N. 07468/2008 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stat… 3 di 5 10/03/2012 11.262001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. Quanto alla sussistenza del requisito, la parte appellante sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall’Aci, dimostra la misura di soli cinque chilometri. In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni. Tale distanza, come riportato in un passaggio della sentenza impugnata, non adeguatamente contrastato dalla appellante amministrazione, è della misura di dieci chilometri e seicento metri. Come ha sostenuto la parte ricorrente in prime cure, nel ritenere illegittimo il diniego dell’amministrazione, doveva farsi riferimento quindi alla distanza tra le due diverse sedi di servizio, piuttosto che a quella tra le due case comunali. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012
con l’intervento dei magistrati:
N. 07468/2008 REG. RIC. 10/03/2012 Giorgio Giaccardi, Presidente , Sergio De Felice, Consigliere, Estensore, Diego Sabatino, Consigliere, Guido Romano, Consigliere, Andrea Migliozzi, Consigliere.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza