L’Alto Consesso Amministrativo non manca di precisare che, il meccanismo salvifico oggi codificato dall’art. 11 C.P.A., richiede che la causa civile sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo, pena la decadenza dell’impugnativa, ove correlata a situazioni qualificabili come interesse legittimo. Consiglio di Stato, Sezione IIIª, Sentenza N° 940 del 21/02/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2012, proposto da:
Gaetano Scilinguo, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Romano Carratelli, con domicilio eletto presso avv. Loredana Severoni in Roma, via Giuseppe Palumbo n.12;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, già Azienda sanitaria n. 2 di Castrovillari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso avv. Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita n.90;
nei confronti di
Pantaleo Porcella;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO-SEZIONE II n.591/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N.5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO CAT.D
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 3 febbraio 2012 il Cons. Vittorio Stelo e uditi gli avvocati Romano Carratelli e Lilli su delega di Spataro;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata for4mulata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con sentenza n. 591 del 7 aprile 2011 depositata il 3 maggio 2011, ha respinto il ricorso proposto dal signor Gaetano Scilinguo avverso la deliberazione dell’Azienda Sanitaria n.2 di Castrovillari n. 102 del 14 gennaio 2002, recante l’approvazione degli atti e della graduatoria del concorso interno in epigrafe indicato,e atti connessi, con istanza risarcitoria.
A fronte della lamentata mancata valutazione del periodo di servizio prestato a vario titolo presso l’Ospedale Mariano di Cosenza e dichiarato nel curriculum allegato alla domanda, il Tribunale, prescindendo dall’esame dei profili di inammissibilità rilevabili d’ufficio per tardiva proposizione della domanda davanti al giudice dichiaratosi privo di giurisdizione (nella specie il Tribunale-Sezione Lavoro di Cosenza), ha sostenuto che il bando di concorso, sul punto non impugnato, prevedeva espressamente la valutazione dei servizi solo ove attestati nel certificato rilasciato dal responsabile legale dell’Ente; quindi non si ravvisava l’asserita disparità di trattamento con le posizioni di altri concorrenti non sussistendo l’assoluta identità di situazione e comunque l’interessato non avrebbe conseguito alcun vantaggio. Si respingeva infine la domanda risarcitoria.
2. Il signor Scilinguo ha quindi interposto appello, con domanda sospensiva, riproponendo sostanzialmente i motivi dedotti in primo grado.
In particolare ribadisce l’equipollenza del curriculum alla autodichiarazione e quindi alla prevista certificazione. Deduce l’omessa motivazione della mancata valutazione dei servizi pretesi e afferma che comunque spettava all’ Amministrazione accertare e acquisire, sulla base degli atti di ufficio, la prova di quei servizi ovvero richiederne l’integrazione. Insiste sulla disparità di trattamento e sull’interesse alla modifica dei punteggi reclamati.
L’interessato, come in primo grado, si dilunga infine a sostegno della tempestività del ricorso presso il giudice ordinario, soggetto a termini prescrizionali decennali, e, per effetto della “translatio iudicii”, anche dell’impugnativa presso il T.A.R. proposta entro sei mesi dal deposito della sentenza del Tribunale di Cosenza; soggiunge che la piena conoscenza del provvedimento impugnato,e cioè della graduatoria, è stata conseguita solo a seguito di accesso.
3. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (già Azienda Sanitaria n.2 di Castrovillari) si è costituita con memoria depositata il 31 gennaio 2012 replicando ai motivi dell’appello; in particolare argomenta diffusamente la dedotta intempestività del ricorso in primo grado dinanzi al T.A.R., ribadendo di aver attuato correttamente le previsioni del bando relative alla valutazione dei servizi.
4.1. Ciò premesso in fatto il ricorso di primo grado va dichiarato d’ufficio irricevibile in quanto, come emerge agli atti, risulta notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni prescritto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi dinanzi al giudice amministrativo; ne consegue al contempo l’inammissibilità dell’appello.
4.2. In effetti l’interessato ha proposto ricorso ex art. 404 c.p.c. depositandolo il 14 aprile 2004 presso il Tribunale del Lavoro di Cosenza e, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato da quel giudice con sentenza del 13 marzo 2008 depositata il 28 marzo 2008, ha riassunto, con ricorso notificato il 9 giugno 2008, la causa presso il T.A.R. Calabria-Catanzaro.
Il signor Scilinguo, nell’atto di riassunzione, ha affermato che la censura sull’omessa valutazione di taluni servizi era stata contestata all’Amministrazione “con ricorso del 31.12.2001” proposto “subito dopo la graduatoria”; la relativa deliberazione n. 102 dell’11 gennaio 2002 risulta pubblicata all’albo pretorio fino al 29 gennaio 2002 e l’Azienda Sanitaria, con nota n. 2822 del 4 giugno 2002, ha comunicato le motivazioni del mancato computo dei titoli di servizio in questione, cui ha replicato il dipendente con diffida in data 22 luglio 2002.
Quindi l’interessato era già a conoscenza nel 2002 dell’atto lesivo della sua situazione giuridica, purtuttavia la pretesa è stata azionata presso il giudice ordinario solo nel 2004, e cioè ben due anni dopo e ben oltre il prescritto termine decadenziale dianzi richiamato.
E’ indubbio infatti che la cd. translatio iudicii non può consentire l’elusioni dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e l’art.11, comma 2, c.p.a. ha espressamente tenuto “ferme” in materia le preclusioni e le decadenze intervenute.
Il principio della translatio iudicii è stato introdotto dall’art. 59 della legge n. 69/2009, in ottemperanza ad una decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 77/2007), allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a motivo delle incertezze nell’individuazione del giudice fornito di giurisdizione. Detto principio comporta, in buona sostanza, che, ai fini del rispetto del termine per ricorrere la domanda inizialmente proposta (erroneamente) davanti al giudice civile si finge proposta davanti al giudice amministrativo. Perché si abbia però tale utile effetto occorre che la causa civile sia stata introdotta entro lo stesso termine previsto per il ricorso al giudice amministrativo. Dispone infatti l’art. 59: «sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute». Ora la disposizione è riprodotta dall’art. 11 del c.p.a..
Si può aggiungere che nel caso di specie infatti non assumono rilevanza gli invocati termini prescrizionali vertendosi in tema di interesse legittimo e l’ordinamento non ammette la possibilità di azionare una pretesa, e per l’appunto di tutelare un interesse legittimo, “ad libitum” dell’interessato cui non è riconosciuta alcuna facoltà impugnatoria da esercitare in un arco di tempo così lungo, aggirando così i termini decadenziali prescritti a presidio della speditezza e della celerità del processo amministrativo nonché della rapida definizione e certezza dei rapporti fra il dipendente e la P.A. di appartenenza, e ciò nell’interesse e a tutela di ambedue le parti.
Orbene in ogni caso il signor Scilinguo non ha dedotto chiari e concreti dati e elementi tali da smentire la avvenuta piena conoscenza della graduatoria contestata ben prima dell’accesso in data 5 giugno 2003.
Per completezza si soggiunge che l’Azienda Sanitaria ha sottolineato che pure con riferimento a quella data, all’atto del deposito del ricorso nell’aprile 2004, anche conteggiando le sospensioni di legge, il termine di sessanta giorni era scaduto.
4.3. Va pertanto dichiarata in via preliminare, in quanto rilevabile d’ufficio, la irricevibilità del ricorso di primo grado con l’assorbimento dei profili di merito dedotti e così riformando la sentenza impugnata; l’appello quindi va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della particolarità del caso e del tempo trascorso si dispone la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’irricevibilità del ricorso di primo grado e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione; dichiara quindi l’inammissibilità dell’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza