L’Alto Consesso di Legittimità accoglie il ricorso della Pubblica Accusa, ritenendo integrata la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 186 Codice della Strada (D.P.R. 285/1992), anche da parte del conducente fermo nel veicolo, costituendo la fermata una fase dinamica, comunque riconducibile per concatenazione temporale al concetto di circolazione. Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. – Sent. del 10.02.2012, n. 5404
Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. – Sent. del 10.02.2012, n. 5404
Presidente Brusco – Relatore Foti
Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale della stessa città, del 19 marzo 2010, che ha assolto M.B.J.E. dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato di 2,20 e 2,09 g/l) per insussistenza del fatto.
Il M. era stato sorpreso sulla pubblica via al posto di guida della propria auto, che aveva il motore acceso, privo di conoscenza.
Nella sentenza impugnata, il giudice ha sostenuto che la sussistenza del reato di cui all’art. 186 del codice della strada presuppone un comportamento dinamico dell’agente, cioè il porsi dello stesso alla guida dell’auto e l’attivazione dei congegni idonei ad imprimere movimento al veicolo; circostanza non riscontrabile nel caso di specie, essendo stato l’imputato sorpreso a bordo di un’auto, non in movimento, bensì in sosta.
– 2 – Avverso tale decisione ricorre, dunque, il PM di Torino, che deduce la violazione del richiamato art. 186 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la sosta dell’auto, conseguente al movimento della stessa, rappresenta una fase della circolazione, di guisa che ricorrerebbe, nel caso in esame, la fattispecie contravvenzionale contestata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che la decisione impugnata si presenta errata e la motivazione della sentenza del tutto carente, laddove solo in via puramente pregiudiziale il tribunale ha sostenuto che la presenza del M. all’interno dell’auto, nei termini sopra descritti, non integrasse la fattispecie contravvenzionale contestata in ragione del fatto che non fosse emerso, data la posizione di sosta della vettura, che l’imputato avesse impresso alla stessa movimenti di sorta.
Non ha, invero, considerato il giudice del merito che il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche. Situazione che, ben lungi dall’autorizzare conclusioni pregiudiziali e frettolose, imponeva una più attenta e completa valutazione delle risultanze processuali al fine di accertare se la persona sorpresa a bordo del veicolo se ne fosse in precedenza posta alla guida nelle descritte condizioni.
Questa Corte, invero, ha affermato che: “Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. n. 10476/10), ed ancora, che: “In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. n. 37631/07).
Andavano, quindi, considerati la posizione e lo stato dell’autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, le ragioni di quell’anomala ed in apparenza ingiustificata presenza sul posto; andavano accertati i tempi e le modalità che colà avevano condotto l’imputato, il luogo di residenza dello stesso, nonché quelli di partenza e di destinazione, al fine di capire le ragioni che gli avevano impedito di completare il tragitto programmato, e quanti altri elementi idonei ad accertare se l’imputato si era deliberatamente posto alla guida dell’auto in condizioni di ebbrezza. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.
Depositata in Cancelleria il 10.02.2012
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza