Notifica persona fallita

Che valore ha la notifica di una cartella o di un accertamento fiscale proprio mentre l’imprenditore è stato dichiarato fallito?

Quali contestazioni possono muovere il soggetto fallito oppure il curatore?

Il duplice interrogativo trova risposta nella recente Ordinanza della Corte di Cassazione N° 34621/2024, ed assume incisivo rilievo non solo riguardo alla fase concorsuale, ma soprattutto nella eventuale fase successiva, qualora l’imprenditore torni in bonis, e si trovi una cartella notificata proprio durante il fallimento (oppure la liquidazione giudiziale).

La vicenda contenziosa nasce con la notifica di un avviso di accertamento, effettuata dall’Agenzia delle Entrate direttamente all’imprenditore mediante affissione all’albo pretorio ex art. 60 DPR N° 600/1973. La notifica si allineava temporalmente alla dichiarazione di fallimento, in quanto la comunicazione all’Agenzia delle Entrate recava data anteriore alla notifica, nel mentre la annotazione della sentenza presso il registro imprese risultava coeva (e dunque non ancora visibile per Agenzia Entrate tramite ispezione camerale).

L’atto veniva impugnato dalla Curatela Fallimentare, e la Commissione Tributaria di primo grado provvedeva ad accogliere il ricorso, valorizzando il vizio di notifica, a fronte di atto fiscale improduttivo di effetti nei confronti della procedura concorsuale.

Il pronunciamento di primo grado veniva confermato dalla Commissione Tributaria Regionale, adita dall’Ufficio Fiscale, che proponeva in ultima istanza ricorso per cassazione, al fine di eccepire la inosservanza degli artt. 17 e 29 R.D. N° 267/1942, 60 DPR N° 600/1973.

Ha sostenuto l’Agenzia delle Entrate, a supporto del ricorso di legittimità, l’erroneo convincimento dei giudici di merito, per non avere postergato l’effetto cognitivo della procedura concorsuale al momento di accettazione dell’incarico da parte del Curatore, nella conseguente validità della notifica, comunque da ritenere nulla, e non già inefficace, una volta raggiunto il proposito prefissato ex art. 156 cpc.

I motivi articolati dall’Ufficio fiscale sono stati respinti dall’Organo nomofilattico, fermo nel precisare l’inefficacia di una simile notifica, tanto per la procedura concorsuale, quanto per l’imprenditore, nell’eventualità di un ritorno in bonis.

Viene innanzitutto reietto il canone di lettura dispensato dall’Agenzia delle Entrate, e pertanto, lo scrimine temporale, ai fini della notifica, è costituito dalla pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese, a decorrere dalla quale l’atto fiscale deve essere notificato al Curatore, nella irrilevanza degli ulteriori adempimenti pubblicitari ex art. 17 RD N° 267/1942.

Ancor prima della suddetta incombenza, la comunicazione trasmessa all’Ufficio fiscale, da parte dell’Organo concorsuale, impone di effettuare la notifica nei confronti di quest’ultimo, seppure fosse stata avviata una notifica ex art. 60 DPR 600/1973, pena l’inefficacia della stessa.

La speciale disciplina dettata dalla novella del 1973, oltremodo, non riguarda l’ipotesi di notifica effettuata a persona diversa dal contribuente, anche se legittimata a ricevere il plico, e richiede oltremodo il rispetto delle condizioni relative alla formalità dell’elezione, con onere della prova a carico di chi eccepisce la regolarità dell’atto.

Nessuna rilevanza assume, ai fini di una possibile sanatoria processuale, il successivo ricorso interposto dal curatore, trattandosi più in dettaglio di notifica non efficace nei confronti della massa creditoria.

Il dato di maggiori rilievo si sostanzia nella portata di tale inefficacia della notifica; dopo la dichiarazione di fallimento, oppure di apertura della liquidazione giudiziale, sebbene l’ente impositore o il concessionario di riscossione non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare gli avvisi di accertamento o le cartelle esattoriali tanto al fallito come alla curatela fallimentare, tale scelta appare solutoria nell’ottica della futura opponibilità di tali atti alla massa creditoria ovvero all’imprenditore tornato in bonis. L’atto fiscale notificato al solo curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato “in bonis”, e pertanto, in ipotesi di notifica a quest’ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, l’imprenditore potrà limitarsi a far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, ed al contempo potrà pure contestare la validità e fondatezza dell’atto fiscale prodromico, a lui non notificato (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 27 Dicembre 2024, N° 34621).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli

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