Separazione per tradimento

Può la foto di un tradimento giustificare l’addebito della separazione?

La Corte di Cassazione offre una risposta positiva al quesito, e la vicenda contenziosa costituisce la premessa per soppesare gli effetti probatori di una simile allegazione, a fronte di una parte che chiede addebitare la separazione all’altro coniuge, ed un convenuto il quale rinnega essere l’infedeltà la causa di  disgregazione del matrimonio.

In tema di separazione, più in dettaglio, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il nesso causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; del pari, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi la portata obiettiva della irreversibile crisi coniugale, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire la più risalente datazione della crisi matrimoniale rispetto all’appurato adulterio. L’anteriorità della crisi familiare, rispetto al tradimento di uno dei due coniugi, esclude ogni rilevanza causale di quest’ultima condotta, comunque lesiva degli obblighi coniugali, e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; una volta rilevata ed allegata dalla parte, costituendo una eccezione in senso lato, è rimessa anche al rilievo d’ufficio da parte del giudice.

Questo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza del 7 agosto 2024, N° 22291, chiamata a vagliare il ricorso presentato da un marito avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, con sentenza del 2 febbraio 2023, confermava parzialmente la decisione del giudice di prime cure, riguardante il giudizio di separazione dei due coniugi. La moglie, nel chiede la separazione giudiziale, formulava domanda di addebito ex art. 151 cc, per sentire ascrivere alla condotta infedele del marito (dimostrata appunto mediante produzione in giudizio di una foto raffigurante il marito con altra donna) la causa di dissoluzione del matrimonio. La domanda veniva accolta dal Tribunale, e la relativa pronuncia di addebito veniva poi confermata dall’Organo di secondo grado, salvo solo ridursi l’assegno di mantenimento previsto in favore della moglie. Il marito, soccombente su entrambi i capi della sentenza, proponeva ricorso in Cassazione fondato su due motivi, nel mentre la moglie replicava con controricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente lamentava avere la Corte di appello accertato l’infedeltà e, pertanto, provato il relativo addebito della separazione, sulla base di una fotografia; con il secondo motivo censurava la sentenza di merito, per non avere dato particolare rilievo alle argomentazioni da lui esposte, volte a confutare il più remoto avvio del processo di disgregazione del nucleo familiare, seguitando a denegare la violazione dell’obbligo di fedeltà.

Analizzata la controversia, e trattati congiuntamente per connessione i due motivi, la Corte di legittimità ha rilevato la inammissibilità dell’impugnativa. Rileva la Corte di Cassazione come, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio, ed altresì l’efficacia causale di queste condotte nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; di contro, è onere della controparte eccepire l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi, se non rinnegata l’infedeltà, l’irrilevanza nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, a fronte di una crisi matrimoniale di più remota datazione. Così strutturata, viene meno ogni nesso causale tra l’adulterio e la disgregazione del rapporto familiare.

Alla stregua di tale premessa esegetica, la Corte di Cassazione ha condiviso la soluzione resa dal Giudice di secondo grado, ed ha evidenziato la diretta inerenza probatoria tra la fotografia [stesse conclusioni valgono per il riscontro dell’infedeltà supportata da una conversazione chat con l’amante] del tradimento -su cui si impianta il convincimento che la rottura dell’unione fosse scaturita proprio dall’infedeltà del marito-, non bilanciata da alcun elemento di senso contrario circa una più remota crisi di coppia, dedotta dal marito in termini del tutto esplorativi, e senza un preciso riferimento contenutistico e temporale.

In presenza di un quadro probatorio certo circa l’adulterio del marito -passibile oltremodo di rilievo ufficioso da parte del giudice, costituendo sul piano processuale una eccezione in senso lato-, avversata solo da una prospettazione del tutto laconica quanto al reciproco allontanamento dei coniugi, la domanda di addebito ex art. 151 cc deve ritenersi fondata, ed il ricorso di legittimità conseguentemente inammissibile (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza 7 agosto 2024, N° 22291).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli

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