A cosa va incontro il militare colto in stato di ebrezza durante il servizio?
La gravità della condotta viene avallata dal Consiglio di Stato, adito in sede consultiva, che ha espresso parere contrario all’accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dal militare.
In dettaglio, attraverso gli usuali test previsti dal d.lgs 9 aprile 2008, n.81, svolti in occasione di una attività addestrativa continuativa, il Comando di appartenenza appurava la condizione di ebbrezza del militare, assoggettato dapprima a procedimento penale per ubriachezza in servizio pluriaggravata ex artt. 47 nr.2 e 139, comma 2, c.p.m.p. -conclusosi con il non luogo a procedere per omessa richiesta del Comandante di Corpo dell’imputato-, di seguito a procedimento disciplinare, sostanziatosi nella sospensione dal servizio, e poi da ultimo nel trasferimento d’autorità (anche alla luce di una recidiva), disposto dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
Avverso tali provvedimenti il militare ha spiegato ricorso giustiziale, affidato a varie censure di legge, volte tuttavia a sollecitare un riesame degli addebiti.
Il Ministero della difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito provvedevano a redigere due separate relazioni, per avallare la spendita dei poteri disciplinari. Il Ministero, oltre a rilevare la manifesta inammissibilità del ricorso straordinario -attesa la implicita richiesta del militare di effettuare un’indagine avente ad oggetto vizi di merito e non di legittimità-, ribadiva non sussistere alcun travisamento dei fatti, a fronte di illecito riguardante la violazione dei doveri di lealtà e correttezza assunti dai militari all’atto del giuramento. Altresì, il Ministero rimarcava come la scelta effettuata non sia censurabile, salvo non apparire manifestamente illogica e ingiusta, in quanto il giudizio di punibilità rientra della discrezionalità dell’Amministrazione.
Lo Stato Maggiore, invece, evidenziava come il provvedimento di trasferimento fosse stato disposto per motivi di “incompatibilità ambientale” a seguito delle reiterate condotte. Perciò, il trasferimento risultava la soluzione adeguata al fine di favorire un rigenerarsi delle condizioni di servizio del militare, condizioni ormai compromesse presso la sede in cui si era verificato l’evento. Inoltre, sottolineava come il trasferimento rientri nella categoria degli ordini militari i quali sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e non richiedono una particolare motivazione.
Il parere reso dal Consiglio di Stato recepisce le osservazioni delle resistenti, e sollecita la reiezione del ricorso, con assorbimento della istanza cautelare. Per il Supremo Consesso amministrativo, ai fini della commisurazione della sanzione, la valutazione della gravità del fatto costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l’infrazione e il fatto.
Manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché sproporzionalità, che non vengono ravvisate nel caso concreto, data la congrua motivazione che sta alla base dei provvedimenti (peraltro soverchia, a fronte di un atto che riveste il contenuto di ordine militare), ed al contempo la correttezza del procedimento disciplinare e del trattamento sanzionatorio, immune da vizi del procedimento ed eccesso di potere (Consiglio di Stato, Affare 853 2024)
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