Come opera il controllo giudiziario?
L’interrogativo trova una nuova ed a questo punto esaustiva risposta da parte del Consiglio di Stato, chiamata a scrutinare l’appello di un imprenditore già destinatario di una informazione interdittiva antimafia, cui hanno dato esecuzione taluni soggetti pubblici, pur a fronte di una istruttoria in essere per il controllo a domanda.
In dettaglio, un imprenditore si vede recapitare, da parte dell’autorità prefettizia, una interdittiva antimafia ex art. 84 D. L.vo N° 159/2011, seguita da una serie di provvedimenti, adottati da soggetti pubblici, volti a revocare talune erogazioni pubbliche, proprio in forza del provvedimento prefettizio.
Nelle more del giudizio amministrativo l’imprenditore ha adito il Tribunale della Prevenzione, formulando domanda di controllo giudiziario ex art. 34 bis D. L.vo N° 159/2011, ammesso dal giudice penale (peraltro nella sede di appello, dopo un primo rigetto), con conseguente sospensione ex lege dell’interdittiva prefettizia. Nonostante gli ottenuti benefici del controllo a domanda, i soggetti pubblici davano comunque attuazione al provvedimento prefettizio, non preclusa a loro dire se i provvedimenti medesimi siano eziologicamente connessi ad attività amministrative operate prima della sopravvenuta fase di controllo. Ne seguiva pertanto una nuova impugnativa presso il TAR Lazio, respinta tuttavia dall’Organo adito ed appellata dinanzi al Consiglio di Stato.
Il Supremo Consesso è stato dunque chiamato a statuire sull’esatto perimetro del controllo giudiziale, e se pertanto l’effetto sospensivo debba essere pieno, oppure circoscritto alle attività amministrative eziologicamente posteriori, come ritenuto dal TAR Lazio.
Giova a tal fine rammentare che i rapporti tra giudizio avverso l’informazione interdittiva antimafia (rimesso al Tribunale Amministrativo) e controllo giudiziario a domanda (di competenza del Tribunale della Prevenzione) sono stati acclarati nel corso del tempo, tramite plurime pronunce, la più importante della quale si rinviene nella Adunanza Plenaria N° 7/2013.
Dai molteplici arresti ordinari ed amministrativi, sono stati delineati una serie di principi cardine, come appresso riepilogati:
- il giudizio amministrativo avverso l’informazione antimafia ed il giudizio penale volto a sollecitare il controllo giudiziario operano su un piano di totale autonomia, e pertanto lo scrutinio dell’infiltrazione mafiosa nelle due sedi non registra alcuna osmosi, ben potendo registrarsi un epilogo del tutto eterogeneo;
- il controllo a domanda ex art. 34 bis presuppone il previo esperimento di un ricorso amministrativo e la pendenza del medesimo, pena l’inammissibilità di un ricorso al giudice della prevenzione (Cass. Pen. sent. N° 19154/2023);
- il giudizio penale presuppone solo la pendenza del ricorso al momento dell’avvio del controllo a domanda, ma non la ulteriore perduranza del giudizio amministrativo, che potrebbe anche concludersi anzitempo, con una pronuncia di rigetto, senza inficiare le sorti della fase di prevenzione.
Operata siffatta premessa, le conclusioni palesate dal Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, aderiscono alla lettura dispensata dall’imprenditore circa la portata ampliativa della sospensione derivante dalla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis D. L.vo N° 159/2011, disposizione che, si rammenta, così recita: “il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94”.
Ne deriva come, una volta ammesso l’imprenditore al controllo giudiziario a domanda (istituto che presuppone una agevolazione mafiosa solo occasionale, e non stabile, registrata la quale l’attività purgativa del giudice penale sarebbe del tutto inammissibile), l’interdittiva antimafia resta sospesa, e la sospensione abbraccia tutti gli atti a valle ed attuativi; l’effetto sospensivo avviluppa così tanto l’efficacia ex art. 94 bis, quanto la sua esecuzione.
Questo ovviamente non comporta che la sospensione inibisca per sempre l’attività interdittiva del prefetto, destinata di contro a conoscere piena reviviscenza, qualora il controllo giudiziario si sia posteriormente concluso con esito negativo per l’imprenditore (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 15 Marzo 2024, N° 2515).
Studio legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli