Gli alloggi provenienti dall’Istituto Autonomo Case Popolari scontano l’imposta IMU?
La articolata risposta ci viene dal Supremo Collegio, secondo cui Sono esenti dal pagamento dell’IMU gli alloggi IACP che abbiano le caratteristiche degli alloggi sociali, ovvero quelle indicate nei parametri stabiliti dal decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, la N° 14511 del 23 maggio 2024, volta ad affrontare la tematica dell’esenzione IMU per gli alloggi assegnati agli ex IACP (Istituti Autonomi Case Popolari). Nello specifico, la Suprema Corte si è ritrovata a decidere in merito al ricorso proposto da ARCA Puglia Centrale, ex IACP, avverso la sentenza della CGT di secondo grado della Puglia, che a sua volta aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento IMU 2014 emesso dal Comune di Putignano.
ARCA Puglia Centrale lamentava che la CTG aveva erroneamente negato agli alloggi di proprietà dell’Agenzia il diritto di usufruire dell’esenzione da IMU 2014, a detta della ricorrente prevista dall’art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall’art.1, comma n. 707 L. n. 147/2013, per gli “alloggi sociali” ex Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438. Inoltre, lamentava che la stessa non aveva verificato la sussistenza dei requisiti degli “alloggi sociali” rispetto a quelli ad essa assegnati.
La Suprema Corte, procede ad analizzare la disciplina IMU rilevando, innanzitutto che non vi è una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP, per i quali invece è prevista un’agevolazione, e gli alloggi sociali, dato che il legislatore ha deciso di disciplinare autonomamente e differentemente le fattispecie, e perciò non è configurabile una loro assimilazione; ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, si differenziano le unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari) e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, e per tali ultimi non si contempla una esenzione di imposta. Tenuto conto del corollario generale previsto in materia fiscale, volto ad ascrivere alle norme fiscali che contemplano agevolazioni ed esenzioni, carattere di stretta interpretazione, non sussiste la possibilità di attingere un criterio analogico, oppure una interpretazione estensiva, per professare una generalizzata estensione dall’imposta IMU. Operata siffatta premessa, viene ribadita l’esenzione è prevista per gli alloggi sociali, pure se assegnati, per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, secondo cui “è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”. Sulla base di ciò, non tutti gli alloggi sociali assegnati dalle ex IACP risulteranno esenti dal pagamento dell’IMU, bensì solo quelli che possiedano le caratteristiche indicate dal suddetto decreto ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (Cassazione Civile, Sezione Quinta, Ordinanza 14511 del 23 Maggio 2024).