Nell’ambito delle fideiussioni bancarie, gli estratti conto non contestati dal debitore principale nei termini di cui all’art. 1832 cc, assumono piena efficacia probatoria nei confronti del garante, sul quale ricadrà la (difficile) dimostrazione contraria di una diversa risultanza contabile.
La Corte di Legittimità si allinea alla decisione dei giudici di merito, e respinge il ricorso promosso dal garante avverso l’istituto di credito che aveva ingiunto il pagamento del debito non onorato dal correntista ed obbligato principale. L’opposizione promossa dal fideiussore, nel grado ultimo di lite, si è impiantata sulla notoria declaratoria di nullità operata dalla Corte di Cassazione con sentenza N° 41994/2021, da cui sarebbe così emersa, secondo la tesi del debitore, una sostanziale invalidità dell’intera garanzia, connotata in detti termini da incertezza probatoria anche per quanto concerne l’entità del credito vantato dalla banca.
Di tutt’altro avviso il Giudice Nomofilattico, che ha innanzitutto respinto la tesi volta a professare una interazione logica tra la nullità parziale della fideiussione omnibus e la prova del credito. Premette la Corte la chiara portata della sentenza di legittimità N° 41994/2021, che ha come notorio dichiarato la nullità parziale del contratto fideiussorio, perché conforme allo schema ABI 2003 (ritenuto l’epilogo di una intesa restrittiva della concorrente, ed in detti termini viziato ex art. 2 e 33 L. N° 287/1990), limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8. Da tanto discende come, per effetto della istruttoria privilegiata per tempo operata dalla Banca d’Italia (provvedimento N° 55/2005), la statuita nullità costituisce un automatismo solo per quanto concerne le suddette clausole ritenute viziate, gravando di contro sulla parte debitrice l’onere di dimostrare una complessiva invalidità dello schema fideiussorio. Ne discende pertanto come, qualora i rilievi non valichino i mirati profili di invalidità, è precluso al garante potere contestare l’entità del dovuto, sul presupposto di una generale invalidità della garanzia prestata.
Una volta fissato siffatto criterio, la Corte di Legittimità approda al dato probatorio, e respinge il ricorso del garante, ricordando in proposito il riparto di allegazioni che governa l’ammontare della fideiussione. Una volta decorso il termine di cui all’art. 1832 cc, senza che l’obbligato principale abbia mosso obiezioni circa l’entità del dovuto (a quest’ultimo, come al fidejubente, non è di contro preclusa la possibilità di contestare, anche in un momento successivo, la eventuale invalidità del rapporto garantito), gli estratti conto trasmessi dall’Istituto di credito assumono piena prova in danno del fideiussore.
Deve oltremodo aggiungersi che tale conclusione, oltre a rispondere ad un principio di carattere generale, trova usuale supporto nelle clausole contenute nelle fideiussioni specifiche ed omnibus, nel cui ambito si prevede che la documentazione trasmessa ex art. 119 DPR N° 385/1993 assume piena efficacia probatoria anche nei confronti del garante (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza N° 7329 del 20 Marzo 2024).
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