Nell’ambito dei contratti di somministrazione di fornitura energetica, nell’ipotesi di interruzione del servizio energetico, la società fornitrice del servizio è responsabile ex art. 1218 cc nel caso di violazione degli specifici obblighi di protezione discendenti dal contratto stesso.
Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente Ordinanza del 14 marzo 2024, n. 6930, che ha visto in tutti e tre i gradi di giudizio respingersi le doglianze della società di erogazione del servizio elettrico, motivate dal fatto che l’interruzione della somministrazione energetica sia dipesa dal furto dei cavi di rame perpetrato da soggetti terzi, rimasti ignoti.
Nello specifico, il soggetto somministrato, a seguito dell’interruzione della corrente elettrica per un periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di ottobre del 2011, conveniva in giudizio Enel Servizio Elettrico spa per accertare l’inadempimento contrattuale ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Le parti attrici vedevano confermata la loro tesi dinanzi al Giudice di Pace, mediante sentenza confermata nella sede di appello dal Tribunale di Foggia, sul presupposto di una responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc, non oggetto di contestazione alcuna.
La pronuncia di seconde cure è stata impugnata nella sede di legittimità da Enel Servizio Elettrico spa, sul presupposto della sussistenza di un mero contratto di vendita, da cui esulava la distribuzione, costituente il punto in cui si era registrata l’interruzione del servizio, gestita da altro operatore economico, oltremodo per fatto del terzo.
Di contrario avviso la lettura dispensata dai Giudici di legittimità, i quali ritengono l’elemento solutorio, che supporta l’accertata responsabilità per la società di distribuzione, non già il furto del rame perpetrato da ignoti, bensì il contratto di somministrazione intercorso tra le parti. Se il fornitore si limitasse ad assumere il ruolo di mero “intermediario” tra cliente e gestore della rete, secondo uno schema riconducibile al mandato, si dovrebbe poi di conseguenza riconoscere la sussistenza di un rapporto diretto tra utente e gestore della rete, tale da rendere non più indispensabile il ricorso al fornitore. Sussiste di contro un chiaro distinguo tra soggetto gestore della rete (in regime di monopolio) ed impresa fornitrice del servizio, e tale contrapposizione pretende offrire all’utente finale un servizio personalizzato, alle sue esigenze contrattuali ed idoneo a proteggere gli le finalità insite nel rapporto ex art. 1556 cc. Nello specifico, oggetto della prestazione è la erogazione continuativa di energia elettrica, e ciò ingenera, in capo alla società di fornitura, un obbligo di esecuzione secondo buona fede ex art. 1175 cc, e dunque specifici obblighi di protezione volti a salvaguardare gli interessi della controparte. Pertanto, in caso di disservizio, il fornitore ha “l’onere di attivarsi in prima persona al fine di far salvo l’interesse del cliente alla continuità della prestazione energetica, con prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il concreto interesse del cliente finale”.
Tutto ciò spinge la Corte di legittimità ad affermare come, qualora la condotta della società fornitrice integri sicuramente inadempimento degli obblighi contrattuali, in difetto di prova circa l’assolvimento degli oneri di protezione anzidetti, sul soggetto somministrante ricade l’obbligo di risarcire il danno contrattuale, pure a fronte di un fatto imputabile al terzo (Corte di Cassazione, Ordinanza 14 Marzo 2024, n. 6930).
Studio legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli