Il TAR Lazio boccia la assai controversa selezione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia tramite il sistema denominato Tolc-Med, sul presupposto che tale strumento presenta profili di alea non giustificati da esigenze oggettive della selezione, ed al contempo si rivela inidoneo a soppesare i candidati sulla base delle sole capacità, essendo gli esiti della specifica prova selettiva influenzata da parametri carenti di obiettivo rigore, che alterano la paritarietà di premesse tra i partecipanti.
Come notorio, il DM 1107/2022 ha introdotto il nuovo sistema Tolc.Med, ed ai sensi dell’art. 6 del citato decreto, nonché del successivo allegato 2, al candidato viene attribuito un punteggio c.d. equalizzato, costituente la sommatoria del punteggio conseguito dal partecipante e delle risposte fornite ai quesiti.
Il “punteggio non equalizzato” viene calcolato in modo alquanto complesso: 1,00 punto per ogni risposta esatta; -0,25 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. Il “coefficiente di equalizzazione della prova (CeQ)”, di contro, si computa sottraendo al numero di quesiti componenti ogni singola sezione della prova il “coefficiente di facilità della prova (CdFp)”, costituito a sua volta dalla somma dei coefficienti di facilità dei quesiti (CdFq) presenti all’interno di ogni singola sezione. Tali ultimi coefficienti (CdFq), determinati alla stregua delle risposte rese dagli altri candidati, rappresentano il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai partecipanti a cui lo stesso è stato somministrato.
Il “punteggio equalizzato della prova” viene pertanto determinato sia sulla base del punteggio “grezzo” ottenuto da ciascun partecipante, sia in ragione della difficoltà della prova, quest’ultima parametrata alle risposte fornite dagli altri partecipanti destinatari degli stessi quesiti.
Il TAR Lazio, dopo avere premesso l’estrema importanza del diritto allo studio, ed i principi costituzionali (art. 34 Cost.) e sovranazionali a presidio dello stesso, ritiene che lo specifico strumento del Tolc-Med non ossequi i canoni di paritarietà tra aspiranti canditati, non risultando una diretta espressione delle performance espresse dai singoli concorrenti.
Rammenta dapprima il Giudice amministrativo le implicazioni pratiche della modalità di accesso:
a) predisposizione di una banca dati composta da 1.700 quesiti;
b) valutazione preventiva del livello di difficoltà;
c) calcolo all’esito della prima sessione di esami del coefficiente di equalizzazione dei singoli quesiti e del relativo punteggio equalizzato, ottenuto sommando il punteggio grezzo -sommatoria del risultato ottenuto sulla base delle risposte esatte (1 punto), omesse (0 punti) o errate (-0,25 punti)- e il coefficiente di equalizzazione, quest’ultimo computato sottoponendo ciascun quesito a una popolazione, suddivisa in cluster, analoga alla popolazione nazionale iscritta al test;
d) impiego del coefficiente calcolato al termine della sessione di aprile per la determinazione del punteggio equalizzato nella sessione di luglio.
Un simile sistema, per il TAR Lazio, non è affatto oggettivo nella attribuzione dei punteggi, e la riscontrata differenza tra coefficienti di equalizzazione delle prove è tale da determinare una marcata differenza di collocazione in graduatoria, pur a fronte di pari performance del candidato. Considerato pertanto essere il punteggio equalizzato calcolato a valle della prima sessione di esami, è impossibile che le prove possano risultare omogenee sulla base del tasso concreto di successo delle risposte di fatto accertato ex post. Si aggiunga che, alle incongruenze matematiche di cui sopra, l’Amministrazione non ha posto rimedio con alcun correttivo, giungendo di fatto a declinare il test di accesso tramite punti di partenza non equanimi tra candidati, con gravi disparità tra i medesimi.
Gli effetti dell’annullamento del Decreto Ministeriale N° 1107/2022 e del Decreto Direttoriale N° 1925/2022 sono stati tuttavia circoscritti dal TAR Lazio, il quale ha innanzitutto escluso la totale invalidità degli atti impugnati (e dunque la ripetizione delle prove), ed altresì la possibilità di ammissione in sovrannumero dei candidati esclusi, ritenuto non affiorato un nesso di consequenzialità tra i motivi di ricorso e la suddetta richiesta, pure formulata dai ricorrenti.
Gli effetti della sentenza sono stati circoscritti, volendosi a tal fine evitare il dirompente impatto di una riedizione delle procedure selettive, e pertanto, al fine di arginare gli effetti distorsivi accertati, il Ministero non potrà più procedere ad ulteriori scorrimenti della graduatoria, salvo quelli la cui finestra di perfezionamento risulti ancora aperta alla data di pubblicazione della sentenza (TAR Lazio, Sezione Terza, sentenza 863 del 17 Gennaio 2024).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli