La Corte di Giustizia dell’Unione Europea delimita i termini del rifiuto, da parte del giudice nazionale, all’esecuzione a di un mandato d’arresto europeo richiesta da altro paese membro, sul mero presupposto che la persona ricercata è la madre di minori in tenera età e conviventi. Il diniego alla consegna, di contro, può giustificarsi qualora si verifichino due diverse e comunque eccezionali condizioni: sotto un primo ambito, la consegna nel paese richiedente l’arresto deve generare un concreto rischio di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell’interesse superiore dei suoi figli minori, correlata a carenze sistemiche in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età. Altresì, l’esecuzione del MAE deve indurre a ritenere che, in relazione alla situazione personale della madre e dei minori, si registri un concreto pregiudizio per le condizioni del minore, e di riflesso per la diretta interessata.
La controversia nasce dal rifiuto di un giudice italiano, il quale ha così inteso interpretare la normativa interna, ed in particolare l’art. 2 della Legge 69 2005, secondo cui l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950. La medesima legge, tuttavia, non contempla più quale causa ostativa al diniego di esecuzione del MAE la gravidanza di una donna, e neppure la convivenza con figli in tenera età. Di diverso avviso i Giudici dell’Unione Europea, che richiamano la decisione quadro 2002/548, diretta alla istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, che facilita ed accelera la cooperazione giudiziaria, e contribuisce a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri. La citata decisione quadro non contempla la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per la sola convivenza della madre con minori in tenera età. Tenuto conto del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, deve presumersi, salvo concreta dimostrazione contraria, che le condizioni di detenzione nel paese membro richiedente siano adeguate a tale situazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in ambiente carcerario, o che i minori sia collocati fuori dalle strutture penitenziarie (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 21 Dicembre 2023, , causa G261/2022).
Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli