Il TAR Calabria, nell’accogliere il ricorso di chi scrive, rimarca l’obbligo espresso per la Prefettura di provvedere, a fronte di una circostanziata domanda dell’interessato (da impiantarsi su elementi sopravvenuti, rispetto alla adozione del provvedimento interdittivo assunto ai sensi dell’art. 84 Decreto Legislativo N. 159/2011), e ciò entro un termine pari a 45 giorni, prorogabile di ulteriori 30, nelle ipotesi in cui l’istruttoria imponga delle verifiche di particolare complessità. Attesa la natura afflittiva del provvedimento prefettizio, la prospettazione di sopravvenienze determina la necessità di una riedizione istruttoria, che recepisce, anche sul piano temporale, i termini per concludere la fase procedimentale sanciti dall’art. 92 decreto Legislativo N° 159/2011, quanto al rilascio l’informazione antimafia interdittiva.
La perfetta simmetria istruttoria si ripresenta anche dal punto di vista argomentativo, quale elemento necessario a soppesare la corretta ponderazione tra la tutela dell’ordine e la libertà di iniziativa economica, laddove favorevole alla priorità cautelativa del soggetto pubblico. La Prefettura può adottare un provvedimento espresso, adagiato su un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico; siffatta semplificazione prognostica, tuttavia, deve comunque essere assistita da un attendibile grado di verisimiglianza, di modo da ritenere “più probabili che non” i pericoli di ingerenza delittiva (CdS, sent. 1743/2016). Non ci si può limitare pertanto all’astratta enunciazione di relazioni di varia natura con il tessuto criminale, decontestualizzata da ogni ulteriore acquisizione processuale, perpetuizzando a cascata gli effetti del provvedimento, solo perché assistito da una originaria logicità (Tar Calabria Catanzaro, Sentenza N° 64 del 17 Gennaio 2024).
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