Per la Corte di giustizia dell’Unione Europea sono da intendersi abusive, se inserite nei contratti bancari, le clausole che prevedono costi sproporzionati al servizio offerto e l’obbligo di pagamento delle rate solo in contanti, ed il relativo interesse giudiziale del consumatore prescinde dalla possibilità di esperire la separata domanda di indebito.
Il Tribunale dell’Unione Europea è stato chiamato a valutare la compatibilità delle regole fissate nel codice civile polacco (Kodels Cywilny del 23 Aprile 1964) con i principi di tutela del consumatore fissati nella Direttiva 93/2013. La questione verteva sulla eventuale abusività di un contratto di mutuo, al cui interno si prevedevano dei costi ritenuti dal contraente eccessivi, se commisurati al servizio offerto dalla Banca mutuante, la quale aveva altresì convenuto l’obbligo di pagare le rate solo per contanti e nelle mani di un agente incaricato. Esperita la relativa azione giudiziale, la banca censurava la titolarità del cliente consumatore ad ottenere una autonoma pronuncia sulla sola abusività, sussistendo nel codice processuale la separata e primaria tutela per indebito.
Nel dirimere il ricorso tra i clienti e l’intermediario bancario, il Tribunale dell’Unione detta tre separate regole:
- L’articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva UE 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo è abusiva nel caso in cui fissi costi del tutto sproporzionati al servizio offerto. Nel vagliare tale squilibrio, il Giudice nazionale deve dapprima analizzare il profilo economico, esaurendo la sua analisi, nel caso in cui già emerga una sproporzione sul piano numerico. Nel caso in cui residui una ulteriore incertezza, lo squilibrio può altresì derivare dall’eventuale riduzione dei poteri di esercizio in capo al consumatore, che il giudice nazionale deve parimenti vagliare.
- Osta al canone fissato dall’Unione nell’art. 7 paragrafo 1, Direttiva 93/13, ed al principio di effettività, l’eventuale normativa nazionale che precluda l’accertamento giudiziale, da parte del consumatore, circa la natura abusiva di una clausola, sul presupposto che l’Ordinamento accordi comunque al debitore una separata tutela processuale, consistente nella domanda di indebito delle rate di mutuo.
- Deve intendersi abusiva, e contraria alla regola fissata dall’art. 6, paragrafo 1, Direttiva UE 93/13, la clausola di un contratto di mutuo che obblighi il debitore a pagare le rate mediante versamento in contanti nelle mani del debitore, perché trattasi di una formula destinata ad imporre una indebita pressione sul mutuatario. Tuttavia, ai sensi della norma citata, ed alla luce dei principi di effettività, proporzionalità e certezza del diritto, una simile clausola, seppure viziata, non si riverbera sull’intero contratto, se l’epurazione della clausola consente comunque preservare la residua stipula (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 23 Novembre 2023, Causa C-321/22).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli