Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile la class action pubblica promossa da una associazione di consumatori, per non avere quest’ultima raccordato l’impugnativa giurisdizionale agli interessi della collettività di utenti rappresentata in giudizio. Come notorio, il D. Lgs N° 198/2009 disciplina la azione collettiva pubblica, esperibile in danno di enti pubblici e concessionari di pubblico servizio, al fine di eliminare forme di inerzia della Pubblica amministrazione e ad incentivare i concessionari di pubblico servizio al rispetto degli standard qualitativi e delle prescrizioni della carte di servizi. L’azione è accordata, nei termini sanciti dall’art. 1 della citata novella, ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori, al pari delle “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1”. Alla stregua del dettato normativo, sono facultati ad agire in giudizio i titoli di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, i quali abbiano subito una lesione dei propri interessi, eziologicamente correlata alla condotta inadempiente ovvero inerte dei citati soggetti pubblici. L’esercizio plurisoggettivo della azione, da parte di enti esponenziali, deve coniugarsi con i canoni del processo amministrativo, e pertanto non può accordarsi l’impiego della class action alle associazioni che si professino portatori di interessi generali, ma solo alla rappresentanza portatrice di un interesse omogeno che abbia subito un nocumento dalla condotta del soggetto pubblico. L’Ente esponenziale deve dunque dimostrare di agire a presidio di una categoria determinata ed omogenea di utenti e consumatori, che possano lamentare un vulnus concreto ed attuale dei propri interessi, a seguito di violazione di obblighi connessi alla erogazione dei servizi, oppure dalla mancata emanazione entro i termini di atti amministrativi generali obbligatori. Presupposti processuali che debbono sussistere al momento di instaurare il processo, senza possibilità di conforto postumo nella apposita dichiarazione di adesione, non passibile di essere scrutinata ai fini anzidetti (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 22 Maggio 2023 N° 5031).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli