La Corte di Legittimità ritorna sul divieto di anatocismo, e sulle conseguenze correlate alla inosservanza dell’art. 1283 cc, laddove in particolare la clausola di regolamentazione degli interessi, trasfusa in un contratto di conto corrente sottoscritto in data anteriore al 22 Aprile 2000, preveda un diverso computo temporale per il saggio a credito ed a debito. Una volta sancita la nullità della clausola concernente gli interessi su conto corrente, per violazione del divieto previsto dall’art. 1283 cc, il giudice deve sempre calcolare gli interessi passivi al saggio legale, senza alcuna capitalizzazione, escluso in detti termini ogni sorta di calcolo anatocistico. Principio che si inserisce in un convincimento risalente, il quale aveva escluso la capitalizzazione sostitutiva si base annua -preclusa dalla stessa regola codicistica (sent. N° 6550/2013)-, e pure l’intento di circoscrivere la nullità al solo trimestre di capitalizzazione, così da integrare la convenzione sugli interessi in via interpretativa (sent. N° 24293/2017). Lo scrutinio ufficioso della nullità ex art. 1283 cc dispiega precisi effetti anche in ordine al principio dispositivo, ed il giudice deve epurare ogni forma di capitalizzazione a prescindere da ogni istanza del correntista, il quale può limitarsi ad invocare la declaratoria di nullità, senza instare per una analitica metodica contabile (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza N° 36766 del 15 Dicembre 2022).
Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli