La Corte di Cassazione, nell’accoglie il ricorso di chi scrive, ritiene che, tra gli atti passibili di definizione agevolata ex art. 6 DL N° 119/2018, vi rientri l’avviso di liquidazione INVIM. All’esito della fase di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente un avviso di liquidazione, impugnato da quest’ultimo sul presupposto della intervenuta decadenza della potestà di recupero, stante l’infruttuoso decorso del termine triennale ex art. 76 DPR N° 131/1986. Durante l’ultimo grado di giudizio, promosso dall’Agenzia delle Entrate -soccombente in secondo grado-, il contribuente ha formulato istanza di definizione agevolata, reietta dall’Ufficio adducendo la natura meramente liquidatoria dell’atto di recupero. Seguiva apposita impugnativa ex art. 6 DL N° 119/2018, dinanzi allo stesso giudice di legittimità, che ha da ultimo accolto il ricorso incidentale del contribuente. Per la Corte adita, stante la necessità di prescindere dalla nomenclatura impressa all’atto fiscale, l’avviso di liquidazione INVIM, formato in epoca anteriore alla entrata in vigore dell’art. 3, comma 135, L. 549/1995, non può intendersi di stretta portata liquidatoria, atteso essere la fase prodromica di accertamento circoscritta alla sola verifica del valore imponibile, senza estendersi agli ulteriori elementi cui è sottesa la tassazione. L’atto recuperatorio successivamente adottato dall’Amministrazione non può pertanto assumersi a contenuto vincolato, ben potendo il contribuente sindacare i i profili estranei alla stima del bene. Siffatta conclusione, e la possibilità di definizione agevolata della lite, si atteggia su un profilo meramente astratto, e prescinde dai contenuti dell’impugnativa spiegata dal contribuente, anche laddove quest’ultimo abbia solo eccepito nel giudizio sottostante la mera decadenza del potere recuperatorio (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 31 Ottobre 2022 N° 32145).
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