La Corte di Legittimità, chiamata a comporre un contrasto sull’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, assume una posizione finitima alle ragioni del soggetto riscossore, ritenendo innecessario un particolare onere motivo, allorquando l’atto fiscale riproponga i contenuti di una preventiva attività di accertamento. In detta evenienza, la cartella di pagamento ben potrà limitarsi a quantificare i soli oneri maturati per la attività di riscossione. Di contro, qualora la cartella si sostanzi nel primo atto teso a reclamare il pagamento degli interessi, gli obblighi di motivazione, sanciti dall’art. 7 Legge 212/2000, imporranno enucleare la base normativa per gli accessori reclamati, salvo potere essere desunta della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo inerente, senza in ogni caso essere necessaria la specifica dei singoli saggi applicati e la relativa metodica di calcolo. Allo stesso modo, se la cartella di pagamento costituisce l’atto deputato a rettificare i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato (articolo 36 bis DPR N° 602/1973 ed art- 54 bis DPR N° 633/1972), il concessionario emittente, nell’esercizio di una potestà a tutti gli effetti impositiva, deve rendere edotto il contribuente circa i termini della pretesa fiscale, anche in ordine agli interessi, non potendo questi ultimi considerarsi un mero automatismo nella formazione della cartella (Corte di Cassazione, Sezione Uniti Civili, sentenza 22281 de 14 Luglio 2022).
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