La Corte di Legittimità si interroga sulla possibilità per il creditore procedente, nell’ambito di un giudizio di esecuzione immobiliare dallo stesso attivato, di partecipare ad un asta, formulando offerta ex art. 571 cpc. Il Giudice Nomofilattico, nel fare propria una risalente casistica, ritiene dare al quesito risposta positiva, seppure il creditore procedente non sia espressamente indicato dalla disposizione processuale citata. L’assegnazione in favore del creditore, disciplinata dagli articoli 505 – 507 cpc, costituisce una previsione sussidiaria, destinata ad operare solo in assenza di offerte, ovvero laddove le stesse non superino il prezzo base ex art. 572 e 573 cpc; l’art. 571 cpc, di contro, costituisce fattispecie a carattere generale, e tale portata non può certo precludere al creditore procedente di formulare una offerta, senza in tal caso accordare alcuna priorità alla sfera soggettiva, ma solo ad una eventuale preferenza numerica (Corte di Cassazione, Ordinanza N° 15912 del 18 Maggio 2022).
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