La Corte di Cassazione respinge l’impugnativa promossa dai vertici di una società in house, tesa a denegare la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale. La sussistenza di partecipazione di più soggetti, ovvero la concentrazione dei poteri gestionali in capo al consiglio di amministrazione, seppure esplicitata nello statuto, non esclude la sussistenza di un controllo analogo, costituente uno dei requisiti identificativi della società in house. La crescente labilità che registra la nozione di soggetto pubblico si riverbera anche sui confini del controllo analogo: quest’ultimo non è un controllo pregnante come su un pubblico ufficio, e ben può essere circoscritto alle mere decisioni strategiche del soggetto controllato. La finalità pubblicistica si presta ad essere perseguita pure in via mediata, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni, così da incidere sulla governance della società in house. (Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, sentenza N° 20632 del 28 Giugno 2022).
STUDIO LEGALE NOTO COSENZA NAPOLI