Per il TAR campano la legittimità dell’esclusione richiede la prova circa la volontà di farsi riconoscere. Tale situazione si verifica allorquando lo scritto presenti segni di riconoscimento non soltanto oggettivamente tali, ma presenti pure carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione, non altrimenti spiegabili, se non con l’intento di palesare l’identità dell’estensore. T.A.R. Campania – NAPOLI -, Sez. III, 9 gennaio 2012, n. 12
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna – articolando plurime censure di legittimità in punto di violazione di legge ed eccesso di potere – l’atto con il quale l’Amministrazione resistente ha annullato la prova scritta dell’esame di idoneità per l’iscrizione nell’Albo Nazionale dei Periti Assicurativi, perché contenente segni di riconoscimento, e lo ha, al contempo, diffidato dall’esercitare l’attività di perito assicurativo.
La determinazione negativa assunta dall’Amministrazione è, all’evidenza, contrassegnata dal denunciato deficit motivazionale, non contenendo alcuna esplicitazione e valutazione dei segni di riconoscimento che assume essere presenti sull’elaborato redatto dal ricorrente (quiz a risposta multipla). E’ noto, infatti, che, in tema di prove di esame o di concorso, costituiscono indebiti segni di riconoscimento delle prove scritte non soltanto quelli che rivestono oggettivamente tale funzione, ma anche quelli che presentano carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di redazione dell’elaborato e non sono altrimenti spiegabili se non con riferimento all’intendimento di rendere quest’ultimo riconoscibile e che la legittimità dell’esclusione a causa della presenza di segni di riconoscimento implica che sia adeguatamente provata la volontà del candidato di farsi riconoscere, attraverso la presenza di elementi atti in modo inequivoco a lasciar emergere l’intenzionalità dell’azione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre 2011 n.1789; Cons. Stato , sez. V, 11 ottobre 2005, n.5508 ; Id., sez. IV, 6 luglio 2004 n.5017). Ciò che nel caso di specie non è accaduto.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011
Depositata in segreteria il 09/01/2012
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza