Transazione con un lavoratore -e conseguente prelievo di somme dal conto della società- legittima, anche se eccedente i poteri dell’amministratore.

Nessun danno spetta alla società per effetto di una transazione intercorsa con un dipendente, se la società non dimostra il  pregiudizio sofferto per l’atto eccedente i poteri statutari accordati all’amministratore. Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. – Sent. del 16.01.2012, n. 434 

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. – Sent. del 16.01.2012, n. 434

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 10.12.04, ha respinto l’appello proposto da Re.Al. S. Pie s.p.a. avverso la sentenza 10.10.02 del Tribunale di Monza, che aveva a sua volta respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società, ai sensi dell’art. 2392 c.c., nei confronti dell’amministratore B.S.
La Corte territoriale ha rilevato che Re.Al. S. Pie si era limitata ad imputare al B. di aver violato in due occasioni lo statuto societario – che gli vietava di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il consenso del presidente del C.d.A. – per aver, di propria iniziativa, transatto una lite con un ex dipendente, riconoscendogli la somma di 55 milioni di lire, e per aver prelevato dal conto corrente ad essa intestato 180 milioni di lire, ma che non aveva provato che da tali condotte, peraltro non esulanti dai poteri gestori esercitabili autonomamente dall’appellato, le fosse derivato un pregiudizio economico; che, in particolare, la società non aveva neppure dedotto che la transazione fosse stata svantaggiosa o contraria ai suoi interessi, tenuto conto delle pretese avanzate dall’ex dipendente dinanzi al giudice del lavoro, né aveva dimostrato che la somma prelevata dal B. , di cui risultava documentato l’utilizzo, fosse stata in realtà distratta a fini extrasociali. R. S. Pie s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi.
S.B. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, Re. AI S. Pie, denunciando violazione di (non indicate) norme di diritto e vizi di motivazione, rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la stipula di una transazione comportante una spesa di 55 milioni delle vecchie lire era atto sicuramente eccedente l’ordinaria amministrazione; assume, inoltre, che il danno derivato dall’illecito risultava provato in re ipsa, avendo essa dovuto versare una consistente somma di denaro ad un lavoratore le cui pretese erano contestate.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
La domanda risarcitoria la cui causa petendi era costituita dall’avvenuta conciliazione della causa di lavoro è stata respinta dalla Corte di merito in base al duplice rilievo che l’atto non esulava dagli ordinari poteri di gestione dell’amministratore e che Re. Al. S. si era “limitata a pretendere dal B. la somma corrispondente a quella da versare, senza neppure prefigurare la svantaggiosità della transazione rispetto alle richieste avanzate avanti al giudice del lavoro dal dipendente”. Tale seconda ratio decidendi non è stata sottoposta ad alcuna critica dalla ricorrente, che, anziché precisare quali circostanze, da essa allegate nel corso del giudizio di merito e trascurate dal giudice d’appello, avrebbero dovuto convincere della sussistenza di un pregiudizio economico derivabile dalla stipula della transazione, ha assiomaticamente dedotto, per la prima volta nella presente sede di legittimità, che la mera pendenza della lite con il suo ex dipendente era sufficiente a dimostrare l’infondatezza delle pretese da questi avanzate e la conseguente sconvenienza del contratto concluso da B.
L’assenza di una specifica censura concernente una delle due autonome rationes decidendi sulle quali si fonda il capo della sentenza impugnato, rende superfluo l’esame di quella volta a contestare che la transazione costituisse atto di ordinaria amministrazione, che, quand’anche fondata, non potrebbe da sola condurre all’accoglimento del motivo.
2) Col secondo mezzo la ricorrente, denunciando ulteriore violazione di non indicate norme di diritto nonché vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia posto a suo carico l’onere di provare che la somma indebitamente prelevata da B. era stata utilizzata per fini extrasociali. La doglianza è infondata.
La Corte di merito ha infatti rilevato che, proprio dalla documentazione prodotta da Re.Al. S. , emergeva che l’appellato aveva utilizzato una parte della somma in questione per il pagamento di servizi fatturati dalla A. s.r.l., mentre, per l’altra parte, l’aveva trattenuta a copertura degli emolumenti dovutigli per gli esercizi ‘99 e 2000.
Ricorreva, pertanto, prova documentale che l’amministratore non aveva distratto a fini extrasociali la liquidità prelevata, ma l’aveva impiegata per saldare debiti gravanti sulla stessa Re.Al. S. : ne consegue, che, secondo la regola imposta dall’art. 2697 c.c., spettava all’odierna ricorrente di fornire la prova contraria, ovvero di dimostrare che B. aveva, in realtà, utilizzato il denaro per eseguire, in tutto o in parte, pagamenti da essa non dovuti, in tal modo cagionandole un danno di ammontare corrispondente alle somme indebitamente versate o trattenute.
Va aggiunto, per completezza, che la ricorrente non può pretendere di fornire tale prova nella presente sede di legittimità, attraverso l’inammissibile allegazione di documenti che avrebbe dovuto produrre nei precedenti gradi di merito.
Poiché Serafino B. non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 16.01.2012

 

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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