L’ebbrezza della velocità può costare il licenziamento

Legittimo il licenziamento di un dipendente che provoca un incidente all’interno di uno stabilimento, dovuto alla elevata velocità del veicolo.  Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 29 novembre 2011-16 gennaio 2012 n.457

Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sent. del 16.01.2012, n. 457

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 gennaio 2009 la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 6 marzo 2008 con la quale è stata rigettata la domanda di (…) volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti dall’(…) s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato dal 2002 al 27 febbraio 2006 con le mansioni di operaio, ed è stato condannato il medesimo (…) al pagamento della somma di €. 9.973,57 a titolo di risarcimento del danno. Il licenziamento in questione era stato disposto a seguito di un incidente fra due veicoli, di cui uno condotto dal (…), avvenuto all’interno dello stabilimento della società resistente, e di cui il (…) stesso è stato ritenuto esclusivo responsabile. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza ritenendo provata la responsabilità del (…) nell’incidente, in quanto marciava ad una velocità superiore a 40 km/h limite massimo consentito all’interno dello stabilimento, come si evince dalle tracce di frenata lunghe 17 metri e dai danni riportati dai veicoli coinvolti nell’incidente; inoltre ha considerato che il (…) svolgeva i compiti propri degli operai manutentori meccanici conducendo un automezzo all’interno dello stabilimento; che non è stata raggiunta la prova piena della presenza di veicoli che precedevano quello condotto da (…) che sarebbero utilizzati per bagnare la strada. La Corte d’Appello ha pure escluso un concorso di colpa dell’(…) essendo regolarmente segnalato il limite di velocità, ed ha affermato che la violazione delle regole relative alla circolazione all’interno dello stabilimento costituisce grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
Il (…) propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su cinque motivi.
Resiste con controricorso l’(…).

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 145 del codice della strada, degli artt. 2054 e 2043 cod. civ., e degli artt. 112 e 281 bis cod. proc. civ. in riferimento all’art. 277 cod. proc. civ.; omessa motivazione sull’accertamento della graduazione della colpa del ricorrente in rapporto alla concorrente condotta del conducente dell’altro veicolo. In particolare si assume che il conducente dell’altro veicolo avrebbe impegnato l’incrocio ove è avvenuto l’incidente provenendo da una strada secondaria, senza rispettare l’obbligo di dare la precedenza.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2097 cod. civ. In particolare si lamenta che l’(…) si sarebbe resa inadempiente per non avere garantito la sicurezza e l’integrità fisica dei lavoratori essendo carente la segnaletica stradale sul luogo ove è avvenuto l’incidente, e consentendo la sosta di numerosi autoarticolati sul margine della carreggiata che costituivano pericolo ostruendo la visuale per i mezzi che percorrevano la strada percorsa dal (…)
Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cod. civ.; violazione dell’art. 281 bis cod. proc. civ. in rapporto all’art. 277 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso la motivazione sulla decisiva circostanza della sussistenza della giusta causa di licenziamento, e si sostiene che il comportamento del (…) non avrebbe comunque leso il rapporto fiduciario tra il lavoratore ed il datore di lavoro.
Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in rapporto agli artt. 24 e 111 della Costituzione. In particolare si assume che la espletata perizia si sarebbe svolta in violazione del principio del contraddittorio.
Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della legge n. 604 del 1966, e 18 e 2119 cod. civ. in relazione alla giusta causa ed all’onere della prova sulla sua sussistenza. In particolare si deduce che il licenziamento sarebbe inefficace perché adottato mentre il lavoratore era assente per infortunio. Il licenziamento sarebbe inefficace perché privo di giusta causa ed essendo sussistente, tutt’al più, il giustificato motivo oggettivo che lo renderebbe inefficace in quanto disposto durante l’infortunio.
I primi due motivi di ricorso sono infondati in quanto si riferiscono ad una difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove data dai giudici di merito rispetto a quello preteso dalla parte ricorrente. In sede di legittimità non è ammissibile una rivisitazione delle risultanze probatorie la cui valutazione è riservata esclusivamente al giudice del merito competendo alla corte di legittimità la sola verifica della congruità e logicità della motivazione che, nel caso in esame, è completa ed esauriente.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la corte territoriale ha ampiamente motivato l’assenza di concorso di colpa dell’(…) o di terzi nella causazione dell’incidente che ha costituito la giusta causa del licenziamento in questione. Parimente motivata è la sussistenza della giusta causa consistita nel venir meno del rapporto fiduciario fra datore di lavoro e lavoratore. Anche sotto tale profilo la Corte di Cassazione non ha il potere di entrare nel merito del giudizio relativo alla gravità del comportamento del lavoratore e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia suddetto, dovendosi viceversa verificare la congruità e logicità formale dell’argomentazione della stessa corte territoriale in relazione alla sussistenza della giusta causa di licenziamento in questione.
La valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato dal giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (per tutte Cass. 15 maggio 2004 n. 9299).
In ordine al quarto motivo va rilevato, da un Iato che la consulenza tecnica non è stata posta a fondamento della decisione come ritenuto dal ricorrente, ma anche a volersi ritenere decisiva tale consulenza, deve escludersi la violazione del contraddittorio in quanto la stessa parte attuale ricorrente ha avuto modo di interloquire sulla medesima formulando eventuali osservazioni o richiedendo una consulenza tecnica d’ufficio nella sede competente.
Anche il quinti motivo di ricorso è infondato. Il licenziamento per giusta causa, implicando la cessazione del rapporto di fiducia e giustificando sul versante giuridico l’impossibilità oggettiva della prosecuzione del rapporto, non tollera dilazioni neanche per la malattia del lavoratore, per cui il motivo è infondato deducendosi una circostanza irrilevante.
La natura della controversia ed il comportamento delle parti inducono alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso:
Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 16.01.2012

 

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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