La corte di Cassazione fa retromarcia rispetto al precedente orientamento (Cass. civ. 13289/2011). La difesa del contribuente, non essendo più possibile impugnare il coefficiente di produttività, resta ancorata alla prova contraria. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA, Ordinanza 19 dicembre 2011, n. 27545
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 19 dicembre 2011, n. 27545
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n. 26901/2008 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 163/44/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 44, il 20.09.2007 e DEPOSITATA il 04 ottobre 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, ritenendo sussistenti i presupposti giustificativi della pretesa impositiva.
2. Il ricorso di che trattasi, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento sintetico, con il quale il competente Ufficio, in assenza di dichiarazione per l’anno 1998, ai fini IRPEF e addizionali, determinava il reddito imponibile, si articola in due mezzi, con i quali si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 e art. 38, comma 6 e art. 112 c.p.c., comma 1, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 3, 4, 5 e 6. 3 – L’Agenzia Entrate ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.
4 – Le questioni poste dai motivi del ricorso, sembra si possano esaminare e risolvere sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in pregresse pronunce, alla stregua dei quali, anzitutto, il primo motivo, sembra da rigettare, sia in considerazione dell’irrilevanza sostanziale del mancato invito a fornire dati o notizie per l’accertamento, sia pure dell’inidonea formulazione del mezzo, avuto riguardo al fatto che, dato il rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra la questione preliminare relativa al mancato invito, e quella di merito decisa, la questione era e ritenersi definita con pronuncia implicita, con la conseguenza che la sentenza andava denunciata per mancanza di motivazione. Nello esame del secondo mezzo, deve considerarsi che è stato affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l’applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 1, posto che, rimanendo sul piano dell’accertamento e delle prove, l’applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d’imposta da verificare deve ritenersi insita nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38. Grava sul contribuente che contesti l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo e1 diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio” (Cass. n. 14161/2003, n.12731/2002, n.8372/2001).
Costituisce, d’altronde, consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 19252/2005, n.14161/2003, n.11300/2000), quello secondo cui “in tema di accertamento dei redditi, sono – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonchè di residenze principali o secondarie; la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”.
Nelle precitate pronunce è stato, pure, precisato che “il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.
Il secondo motivo non appare formulato in coerenza con i trascritti principi, cui l’impugnata decisione sembra, invece, essersi attenuta, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, dopo avere rilevato, per un verso, che l’Agenzia aveva dimostrato l’inadeguatezza dei redditi della moglie a giustificare le disponibilità del contribuente e, sotto altro aspetto, che era rimasta incontestata (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) la circostanza che il P. era proprietario di due auto di grossa cilindrata (2.500 c.c.) e deteneva quote in quattro società, ed, ancora, che il contribuente non aveva assolto all’onere probatorio, sullo stesso gravante.
5 – Si propone, dunque, di trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirla con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza. Il Consigliere Relatore Antonino Di Blasi”.
La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di Euro millecento, oltre spese prenotate a debito.
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza