La Corte di Legittimità, nei rigettare un ricorso del debitore esecutato, riepiloga gli effetti dell’atto di pignoramento recante inesatta indicazione del bene staggito: l’errore non cagiona nullità dell’atto, e poi della incoata procedura esecutiva, allorquando l’errore non determini incertezza assoluta sul bene espropriato. Non sussiste siffatta incertezza, ove il CTU abbia prontamente rilevato l’errore, e sia emendata la perizia di stima e l’ordinanza di vendita (Cassazione Civile, sentenza 15 Settembre 2020, N° 19123).