Necessaria l’indicazione del responsabile del procedimento nelle ipotesi di iscrizione ipotecaria. Due sentenze omologhe sul punto. Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sentenza n. 138/01/09 del 14/01/2009

Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza – Sentenza n. 138/01/09 del 14/01/2009

Con ricorso spedito il 28.12.2007 ad Equitalia Etr spa e a questa Commissione Tributaria

Provinciale il 17.01.2008, il sig. *****, rappresentato e difeso dall’Avv. ***, presso il cui studio,

sito al *****, eleggeva anche domicilio, impugnava l’iscrizione ipotecaria comunicatagli il

30.10.2007.

Esponeva parte ricorrente:

a) che alla suddetta comunicazione era allegata una diversa e precedente comunicazione, datata

24.10.2006, composta di due pagine, restituita al mittente per impossibilità della consegna

accertata dall’agente postale;

b) che l’impugnata comunicazione ed iscrizione ipotecaria erano illegittime per:

1) la violazione dell’art. 60 del DPR 600/73 e dell’art 6 della legge 212/2000, essendo

stata l’iscrizione ipotecaria tardivamente notificata;

2) La mancata indicazione del responsabile del procedimento;

3) La violazione dell’art 76 del DPR 602/73, essendo la pretesa tributaria inferiore agli

€.8.000,00;

4) La violazione dell’art.50, secondo comma del DLGS 602/73.

Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo, previa trattazione in pubblica udienza della causa,

l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, con la condanna dell’Etr Equitalia alla

cancellazione della stessa e la declaratoria che la somma pretesa dall’Agente della riscossione non

era dovuta: il tutto, con vittoria di spese, onorari e competenze.

Si costituiva Equitalia Etr spa con memoria del 16.05.2008, a firma del difensore Avv. ***,

eccependo:

1) la piena legittimità della procedura relativa alla comunicazione dell’iscrizione ipotecaria;

2) la rituale notifica dei tutte le cartelle di pagamento presupposto dell’operata iscrizione

ipotecaria;

3) l’inapplicabilità della norma di cui al II comma dell’art. 50 del DLGS 602/73.

Concludeva, dunque, parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All’esito della pubblica udienza del 14.01. 2009, sentito il relatore, la causa veniva trattenuta per la

decisione.

MOTIVAZIONE

Le questioni agitate nel presente giudizio sono molteplici e complesse. Analizzandole nel loro

ordine logico è necessario partire dall’esame del ruolo della “comunicazione di avvenuta iscrizione

ipotecaria” nell’ambito del relativo procedimento. I quesiti ai quali occorre, perciò, preliminarmente

dare risposta attengono alla obbligatorietà o meno della suddetta comunicazione e, nel caso di

risposta affermativa, ai tempi entro i quali detta comunicazione deve essere effettuata e, infine, alle

conseguenze della mancata comunicazione.

Iniziando, dalla prima questione, ritiene questo Giudice che la comunicazione di avvenuta iscrizione

ipotecaria sia dovuta; e ciò per i motivi di seguito esposti. Per l’art. 17 ( rubricato Concessionari

della riscossione) della legge 212/2000 ( cd Statuto dei diritti del contribuente) le disposizioni della

presente legge ( e cioè della 212/2000 n.d.a.) si applicano anche nei confronti dei soggetti che

rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi

compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di

qualunque natura. Dalla lettura di detto articolo si ricava, dunque, che tutte le disposizioni dettate

nella legge 212/2000 si applicano anche ai concessionari della riscossione, pur se nelle singole

norme ciò non sia esplicitamente detto. Ciò posto, va rilevato che l’art. 6 della stessa legge afferma

che l’amministrazione finanziaria ( e il concessionario, ora agente, della riscossione, per

l’estensione a detto soggetto operata dal citato art. 17) deve assicurare l’effettiva conoscenza da

parte del contribuente degli atti a lui destinati. Per “atto destinato” deve poi intendersi anche, e

soprattutto, quello destinato ad incidere nella sfera giuridica del soggetto destinatario di esso e ciò

alla luce del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, legge 212 /2000 (i rapporti tra

contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e

della buona fede ), e 1, comma 1, legge 241/90 l’attività amministrativa (nella estensione del

concetto di essa di cui al successivo comma 1 bis dello stesso articolo) persegue i fini determinati

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo

le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli

procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario ( tra i quali rientrano quelli del

legittimo affidamento e di proporzionalità). L’art. 21 bis della stessa legge, poi, stabilisce un

obbligo generalizzato di comunicazione per tutti i provvedimenti amministrativi limitativi della

sfera giuridica degli interessati, differenziando i provvedimenti cautelari dagli altri soltanto in

relazione al momento di efficacia ( statuendo cioè, che i provvedimenti cautelari ed urgenti, sono

efficaci prima della loro comunicazione, che rimane, comunque, necessaria ai fini della loro

legittimità). A ciò si aggiunga, ancora, che l’art. 21 del DLGS 546/92 afferma che il ricorso deve

essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione

dell’atto impugnato e che l’art. 19 dello stesso DLGS nella elencazione degli atti impugnabili

riporta, tra gli altri, …e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art.77 del DPR

29.09.1973 n.602, e successive modificazioni. Dal combinato disposto anche di queste norme trova,

dunque, conferma l’assunto che anche il provvedimento di iscrizione ipotecaria va comunicato al

debitore e/o al coobbligato. E tale interpretazione si ritiene essere anche quella costituzionalmente

più corretta, perché più rispettosa del diritto di difesa, dei principi di origine comunitaria e di tutela

dell’attività imprenditoriale ( si pensi solo che adottando una soluzione interpretativa diversa si

rischierebbe che un soggetto possa non venire mai a sapere di una iscrizione ipotecaria su un suo

bene o a saperlo con grave ritardo, con compromissione del suo diritto di difesa – reso difficoltoso

dal decorso del tempo-, con lesione del principio, derivante dall’ordinamento comunitario, del

legittimo affidamento – il quale tutela anche il contribuente il quale in buona fede ritenga che,

decorso un ragionevole lasso di tempo dall’assolvimento di una obbligazione tributaria o dal

verificarsi di un presupposto impositivo, nulla sia da lui più dovuto in relazione ad essi) e con grave

pregiudizio della propria attività economica ( per gli effetti negativi che la iscrizione ipotecaria

inevitabilmente comporta sulla fiducia commerciale e sugli affidamenti bancari). Ciò posto,

occorre, ora risolvere l’ulteriore problema del termine entro il quale l’avvenuta iscrizione ipotecaria

deve essere comunicata al debitore e all’eventuale coobbligato. Al riguardo ritiene questo Collegio

possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 2, secondo comma, secondo alinea, della

legge 241/90. Tale norma prevede che i procedimenti iniziati d’Ufficio dagli enti pubblici nazionali

debbano concludersi, in mancanza di disposizioni diverse, entro novanta giorni dal loro inizio. Per

conclusione, deve, naturalmente, intendersi anche la comunicazione. Ora, e non vi è dubbio che

Equitalia spa sia un organismo di diritto pubblico, (vedasi ART. 3 del DL 203/2005, conv. nella

legge 248/2005 – Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione A decorrere dal 1

ottobre 2006, e’ soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della

riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle

entrate, che le esercita mediante la societa’ di cui al comma 2 , e cioè, oggi, EQUITALIA spa. – e

art 2 del DLGS 112/99 -.Requisiti per l’affidamento del servizio1. Il Ministero delle finanze

organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali

affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

Ebbene , ricorrendo all’applicazione della norma appena citata, ne deriva, che, ferma restando la

facoltà dell’ Agente della riscossione di procedere ad iscrizione ipotecaria nell’ambito del termine

prescrizionale ( decennale) del credito iscritto a ruolo, allo stesso è fatto obbligo di comunicare al

soggetto debitore l’iscrizione ipotecaria entro novanta giorni dall’inizio del procedimento volto alla

sua effettuazione ( giorno che, naturalmente, può anche coincidere, con quello della iscrizione. Per

comunicazione, naturalmente, deve intendersi, a seguito della nota sentenza della Corte Cost,

l’invio della comunicazione da parte del concessionario. Per il ricorrente, invece, il termine per

impugnare l’iscrizione ipotecaria decorrerebbe dall’avvenuta ricezione della stessa. La mancata

comunicazione nel termine comporterebbe la illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per violazione di

legge. Ciò posto, occorre ora verificare se all’ipotesi di mancata comunicazione dell’avvenuta

iscrizione ipotecaria ( che costituisce, per quanto fin qui detto, vizio procedimentale) sia applicabile

la “sanatoria” di cui all’art. 21 octies, secondo comma, primo periodo( introdotto dalla legge

15/2005), della legge 241/90 ( Non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in

violazione di norma sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da

quello in concreto adottato). Ad una prima sommaria valutazione sembrerebbe che la norma de

qua possa trovare applicazione alla mancata comunicazione dell’iscrizione ipotecaria: l’adozione di

quest’ultima,infatti, rientra tra le ipotesi di cd “discrezionalità tecnica” – che, come sappiamo non

ha nulla a che fare con la discrezionalità vera e propria, cd “amministrativa”, essendo antecedente

sia a quest’ultima che all’attività vincolata- alla quale segue l’attività vincolata dell’Agente della

riscossione. In altre parole, l’agente della riscossione una volta constatata – nell’esercizio della

propria discrezionalità tecnica – la presenza di tutti i presupposti – derivanti dalla natura cautelare

del provvedimento- per l’iscrizione ipotecaria deve procedere alla stessa, non essendogli consentito

di valutare “l’opportunità” di iscrivere o meno ipoteca. Ad una più approfondita analisi sistematica,

tale prima ipotesi ricostruttiva però non regge: la comunicazione di iscrizione ipotecaria, infatti,

deve contenere, tra l’altro, l’indicazione del responsabile del procedimento. Tale dato, per quanto si

dirà subito appresso, ha una funzione di grande rilevanza, per cui la mancata indicazione e

comunicazione di esso, inficia irrimediabilmente l’atto. E allora, per tutto fin qui detto, la iscrizione

ipotecaria va comunicata al debitore e al soggetto coobbligato entro novanta giorni dall’inizio del

procedimento volto alla sua effettuazione ( procedimento, che seppure minimo esiste: si pensi alle

fasi relative alla verifica della rituale notifica della cartella di pagamento, del decorso del termine di

sessanta giorni da essa, dell’assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali di

sospensione dell’esecutività del ruolo, alla fase successiva della domanda i iscrizione ipotecaria al

conservatore dei registri immobiliari, ecc.), in caso contrario la stessa è viziata per violazione di

legge non sanabile ex art.21 octies, legge 241/90.

Quanto appena detto evidenzia, dunque, ancor di più l’importanza dell’indicazione, nella

obbligatoria comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, del responsabile del relativo

procedimento: a prescindere da quello che, al riguardo, si dirà appresso, è da ritenere che la

tassativa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione ipotecaria, prevista dall’art. 7

della legge 212/2000, abbia, tra le altre, la funzione di individuare il soggetto persona fisica alla

quale il debitore, o il coobbligato, possano muovere i propri rilievi e nei confronti della quale

esperire, eventualmente, le azioni civili ( risarcitorie) o penali (abuso d’ufficio). A quanto fin qui

detto riguardo a tale questione occorre ancora aggiungere quanto appresso. La legge 212/2000 (

cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente), contenente, in attuazione degli articoli 3, 23,53 e 97

della Costituzione,i principi generali dell’ordinamento tributario , all’art. 7, comma 2, lett.a) prevede

che “ gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono

tassativamente indicare…, l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in

merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento. Tale norma non ha

avuto mai applicazione da parte dei concessionari della riscossione; e la sua violazione raramente è

stata denunciata nei ricorsi davanti alle Commissioni Tributarie e, quelle poche volte nelle quali tale

rilievo è stato avanzato le Commissioni Tributarie o hanno preferito superare il problema attraverso

l’accoglimento del ricorso per altri motivi oppure hanno ritenuto che tale omissione non viziasse

l’atto del concessionario. L’attenzione si è concentrata in particolar modo sulla cartella di

pagamento, il più diffuso e frequente degli atti del concessionario.

Tale situazione è improvvisamente cambiata verso la fine dello scorso anno. Una Commissione

Tributaria, infatti, ( e precisamente quella Regionale di Venezia) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.

212 nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono

tassativamente indicare» – fra l’altro – il responsabile del procedimento, in riferimento

agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, seppure con un’ordinanza ( la n. 377 del 9.11.2007, redatta da Sabino

Cassese) di manifesta infondatezza, ha, invece, affermato che l’obbligo imposto ai concessionari di

indicare nella cartella di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile

adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena

informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la

garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità

della PA”.

A questo punto, considerata la chiarezza e perentorietà delle affermazioni della Corte

Costituzionale, la giurisprudenza di merito ha riconsiderato il rilievo di tale violazione; gli

atteggiamenti da questa assunti possono riassumersi in due posizioni, quella che ha ritenuto

l’omessa indicazione del responsabile del procedimento vizio comportante l’annullabilità dell’atto

del concessionario e quella che l’ha considerata quale causa di nullità di detti atti. Le conseguenze

sono, naturalmente, molto diverse; l’annullabilità dell’atto comporta la sua piena efficacia ed

esecutività fino alla pronuncia, costitutiva, di annullamento; implica, ancora, che detto vizio vada

tempestivamente eccepito, e cioè vada allegato con l’atto introduttivo del giudizio, tranne i casi

eccezionali nei quali, sussistendone i presupposti, possa essere introdotto nel processo come motivo

aggiunto ( ex art. 24 del DLGS 546/92). La nullità comporta, invece, la inefficacia dell’atto, la

rilevabilità d’ufficio del vizio relativo e il semplice accertamento, con sentenza dichiarativa, della

stessa da parte del giudice.

Infine, l’art. 36, comma 4 ter della legge 28.02.2008 n. 31, di conversione del cd Decreto

Milleproroghe, ha stabilito: La cartella di pagamento di cui all’art. 25 del DPR 29.09.1973 n. 602,

e successive modificazioni, contiene altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del

procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della

riscossione a decorrere dal primo giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei

procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa

di nullità delle stesse”.

Si pone, a questo punto, un quesito: l’art. 7, II comma della legge 212/2000, disponendo la

indicazione del responsabile del procedimento, si riferisce agli atti …dei concessionari della

riscossione , mentre la legge 31/2008 e la ord. 377/2007 della Corte Cost. si riferiscono alla sola

cartella di pagamento; considerato che il concessionario, ora Agente, della riscossione emana un

serie di atti ( rectius provvedimenti amministrativi) , quali il fermo dei beni mobili, l’iscrizione

ipotecaria, la intimazione di pagamento di cui all’art. 50, II comma del DLGS 602/73, ed altri, quid

juris in caso di omessa indicazione del responsabile del procedimento in tali casi?

Innanzitutto una precisazione : la ord. 377/2007 della Corte Cost., non poteva – per i limiti posti alla

sua giurisdizione , art. 27 legge 87/53 – che occuparsi della sola cartella di pagamento, attenendo la

questione di costituzionalità rimessale solamente a questa. Ma il pronunciamento della Corte Cost. ,

per il tenore ed il contenuto di essa, non può che investire tutti gli atti del concessionario. Se,

infatti, la Corte afferma che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nella cartella di

pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo

scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del

cittadino ( anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto

di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della PA”, è evidente

che le suddette esigenze e finalità non possono che ritenersi rilevanti per tutta l’attività ( e gli atti

nei quali questa sfocia) del concessionario della riscossione. Diversamente ragionando, non si

capirebbe perché per la cartella di pagamento l’indicazione del responsabile del procedimento

sarebbe necessaria per assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione

del cittadino ( anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del

diritto di difesa, mentre per gli altri atti del concessionario tali finalità e garanzie non rileverebbero.

Ci sarebbe, a ben vedere una palese violazione dei principi, costituzionali, di ragionevolezza e di

uguaglianza. Dunque, il ragionamento e le conclusioni della Corte Cost. devono essere estese,

atteso anche il riferimento della pronuncia della stessa Corte Cost. all’art. 7 , II comma della legge

212/2000, a tutti gli atti del Concessionario della riscossione.

Ciò posto, quale deve essere l’estensione da attribuire alla norma di cui all’art. 36 della legge

31/2008? E cioè, è possibile, anche in questo caso non limitare l’applicazione della norma in esame

alle sole cartelle di pagamento ( per come si esprime la lettera della legge), ma estenderla a tutti gli

atti del concessionario?

Ritiene questo Collegio che, in questo caso, tale estensione non sia possibile.E ciò per una serie di

ragioni.

A seguito del valore dato dall’ordinanza 377/2007 alla norma di cui all’art. 7 delle legge 212/2000 ,

è opinione di questo Giudicante che la mancata indicazione del responsabile del procedimento negli

atti del concessionario della riscossione configuri una ipotesi di annullabilità di tali atti. E che si

tratti di vizio comportante non la nullità dell’atto si può, anche, dedurre dal fatto che la sanzione

della nullità è dalla legge prevista, art. 21 septies della legge 241/90, per le patologie più gravi.

L’annullabilità è contemplata, invece, nell’art.21 octies della stessa legge, il quale stabilisce che E’

annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di

potere o da incompetenza. Orbene, a fronte del mancato rispetto di un chiaro dictum legislativo (art.

7, comma II della legge 212/2000), dell’importanza dello stesso (ved. ord. 377/2007) e, quindi,

dell’impossibilità di considerare il mancato rispetto di esso quale mera irregolarità dell’atto –

irrilevante ai fini della sua validità e legittimità -e, in mancanza, per il passato per quanto riguarda

le sole cartelle di pagamento, della comminatoria della esplicita sanzione di nullità, gli atti del

concessionario della riscossione non possono che essere considerati invalidi per violazione di legge.

Ciò posto, v’è da rilevare che il legislatore ha espressamente sanzionato, per il futuro, con la nullità

le cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento. Ma tale sanzione

è stata limitata alle sole cartelle di pagamento: ne consegue che, atteso che i casi di nullità, per come

abbiamo visto ( art. 21 septies legge 241/90) sono solo quelli tassativamente indicati dalla legge, e

che quest’ultima, per quel che ci riguarda, l’ha prevista per la sola cartella, la previsione legislativa

di cui all’art. 36 della legge 31/2008 non può che essere limitata, appunto , alle sole cartelle di

pagamento. Ne deriva ancora che per gli altri atti del concessionario deve ritenersi applicabile

l’interpretazione dell’art. 7 della legge 212/2000 secondo i principi generali, con la conseguenza

che, oggi, tutti gli atti del concessionario, escluse le cartelle di pagamento per le quali il discorso è

diverso, privi dell’indicazione del responsabile del procedimento devono ritenersi annullabili per

violazione di legge. Concepita la mancata indicazione del responsabile del procedimento come

causa di annullabilità dell’atto del concessionario, si pone l’ulteriore questione dell’applicabilità ad

essa della cd clausola di resistenza. Il secondo comma dell’art.21 octies della legge 241 afferma,

infatti, che Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o

sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento , sia palese che il suo

contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il

provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio

del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ritiene questo

Collegio che tale clausola di resistenza non sia applicabile agli atti dell’agente della riscossione,

attesa la natura della norma generale del II comma dell’art. 21 octies e la natura di norma

particolare al settore tributario della norma di cui all’art. 7 della legge 212/2000 ( senza tener conto

della natura di legge enunciatrice di principi costituzionali in materia tributaria di quest’ultima

legge). Dunque, per concludere sul punto, sull’obbligatoria comunicazione dell’avvenuta iscrizione

ipotecaria deve essere indicato il nominativo del responsabile del relativo procedimento.

Altra questione agitata riguarda l’applicazione all’iscrizione ipotecaria dell’art. 50, II comma del

dpr 602/73. Ritiene questo Collegio che per la legittimità dell’iscrizione ipotecaria relativa a crediti

contenuti in cartelle notificate da oltre un anno, non occorra la previa notificazione della diffida ad

adempiere, atteso che tale adempimento attiene solo ed esclusivamente alla validità della procedura

espropriativa. Del resto, al riguardo, il chiaro testo della norma ( art.77 del DPR 602/73: decorso

inutilmente il termine di cui all’art.50 , comma 1( e cioè sessanta giorni dalla notifica della

cartella ) il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei

coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per il quale si

procede. ) sul punto non lascia adito a dubbi.

Altro problema sollevato nell’odierno processo riguarda la legittimità o meno dell’iscrizione

ipotecaria per crediti inferiori agli 8000,00 euro. A parere di questo Collegio, per il combinato

disposto degli artt. 77 e 50 e 76 del DPR 602/73, l’iscrizione ipotecaria è consentita nei soli casi in

cui il credito per il quale si procede sia superiore agli 8000 €.

Recita l’art.76 del DPR 602/73 (Espropriazione immobiliare).1. Il concessionario può procedere

all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera

complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle

finanze. 2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene,

determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul

credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1 .

Il successivo art 77 ( Iscrizione di ipoteca), dispone che:1. Decorso inutilmente il termine di cui

all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore

e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si

procede

2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore

dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il

concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi

dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

Da quanto appena riportato si evince chiaramente:

a) che l’iscrizione ipotecaria è un provvedimento, la emanazione del quale è rimesso al

concessionario della riscossione, finalizzato alla garanzia del credito che può essere

soddisfatto, nel caso di mancato pagamento spontaneo, con l’esecuzione immobiliare (… Se

l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del

valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79,

il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei

mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede

all’espropriazione.)

b) che l’esecuzione immobiliare è consentita soltanto quando il credito supera gli ottomila euro

e il valore dell’immobile da espropriare non è inferiore a tale somma ( Il concessionario

può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui

si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con

decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all’espropriazione

immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle

passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore

all’importo indicato nel comma 1)

Anche in questo caso il testo delle norme risulta abbastanza chiaro: il legislatore, parlando

ripetutamente di credito per cui si procede non lascia dubbi sul fatto che siano assoggettabili a

iscrizione ipotecaria solo i crediti per i quali il concessionario, ora Agente, della riscossione, può

agire ( procedere dice la norma).

A ciò si aggiunga che non avrebbe senso l’iscrizione ipotecaria de qua, che per dottrina e

giurisprudenza unanime è atto funzionale all’espropriazione immobiliare ( e, infatti, l’art. 77 è

inserito nella sezione IV del capo II, titolo II, del DPR 602/73, relativa alle “disposizioni particolari

in materia di espropriazione immobiliare) se, poi, quest’ultima non fosse consentita dalla stessa

legge, perché il credito da realizzare è inferiore a quello per il quale tale tipo di procedura, di tipo

speciale, è consentita. Ne deriva, perciò, che per crediti pari o inferiori a €.8000, l’unica procedura

consentita dalla legge risulta essere quella dell’espropriazione dei beni mobili registrati- capo III

del DPR 602/73, semmai preceduta dal fermo dei beni mobili registrati, art 86 dello stesso dpr. Sul

punto, autorevole dottrina, condivisa da questo Collegio, ha affermato: “ Uno speciale limite

all’ammissibilità dell’ipoteca scaturisce dal divieto, imposto dall’art.76 del DPR 602/73 (come

modificato dall’art.3, comma 40, lett.b-bis del DL 30.09.2005 n.203, convertito dalla legge

2.12.2005 n.248) di procedere all’esecuzione immobiliare quando l’ammontare complessivo del

credito, comma 1, o il valore del bene da espropriare, comma 2, non superino 8000 euro…. Ed

essendo in ogni caso l’ipoteca strumentale all’esecuzione forzata immobiliare, quando questa è

preclusa, non può non essere inibita anche la costituzione del diritto reale di garanzia.”

In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso risulta fondato perché la comunicazione dell’avvenuta

iscrizione ipotecaria è stata effettuata decorsi novanta giorni da quest’ultima e perché in essa non è stato

riportato il responsabile del procedimento, e perché la suddetta iscrizione è stata operata per un credito inferiore

agli ottomila euro. Ne consegue, ancora che l’ipoteca dovrà essere cancellata a cura e spese dell’Equitalia ETr

spa di Cosenza.

Infine le spese: queste, attesa la complessità delle questioni trattate,si compensano

integralmente tra le parti.

Stando così le cose, si provvede per come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sezione prima, accoglie il ricorso e, per

l’effetto, annulla l’impugnata iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione a cura e spese

dell’Equitalia Etr spa di Cosenza. Compensa le spese .

Così deciso in Cosenza il 14.01.2009

Il Relatore/ Estensore Il Presidente

(dott. Angelo Antonio Genise) ( Avv. Osvaldo Ripoli)

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza


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