Contrordine compagni: ammissibile nel processo amministrativo la incondizionata notifica dell’impugnativa a mezzo pec

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in linea con quanto di recente stabilito dal Consiglio di Stato (Sezione IVª, 28 Maggio 2015, Sentenza N° 2682), ritiene che le parti possano interporre il ricorso di lite direttamente a mezzo PEC e senza la previa autorizzazione presidenziale ex art. 52 D.Lgs. n. 104/2010.  Nell’attribuire pieno diritto di cittadinanza alla notifica telematica, gli Organi  d’Appello sovvertono  l’esegesi delle Corti di merito (predicata a più riprese solo pochi mesi addietro),  e stabiliscono l’immediata applicazione, nel processo amministrativo, degli artt. 1 e 3 bis Legge n. 53 del 1994 [nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della legge n. 183 del 2011].  Perde così portata dirimente l’evocazione dell’art. 13 Allegato 2 CPA e la mancata adozione del D.P.C.M. ivi previsto, “giacché – in relazione alle notificazioni – prevale la norma speciale dettata dall’art. 39, comma 2, c.p.a., dovendosi conseguentemente intendere che l’art. 13 sunnominato si riferisca a tutti gli aspetti del processo amministrativo telematico, fatta eccezione per la disciplina delle notificazioni che va rinvenuta nelle leggi processuali civili

(C.G.A., SENTENZA n° 520 DEL 13 LUGLIO 2015). 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2015, proposto da:
A. I., rappresentato e difeso dall’avv. G. R., con domicilio eletto presso l’avv. G. R. in Palermo, Via Oberdan, n. 5;

contro

Comune di Misilmeri;

nei confronti di

F. S., rappresentata e difesa dall’avv. L.P., con domicilio eletto presso L. P. in Palermo, V. G.Arimondi, n. 2q;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE II n. 00417/2015, resa tra le parti, concernente elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e per la carica di sindaco.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora F. S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi per le parti gli avvocati G. R. e L. P.;

Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Il signor A. I. ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto in primo grado dall’odierno appellante, nella qualità di cittadino elettore e di candidato alla carica di consigliere comunale del Comune di Misilmeri nella lista n. 7 “Il Sindaco della Gente” – in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi i giorni 16 e 17 novembre 2014 (primo turno) e 30 novembre e 1° dicembre 2014 (secondo turno) – per ottenere l’annullamento:

– del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio elettorale centrale per il turno di ballottaggio, redatto il 2 e 3 dicembre 2014, nella parte in cui fu assegnata al ricorrente una cifra individuale pari a 1197 voti, anziché pari a 1207, nonché nella parte in cui il predetto Ufficio proclamò eletta alla carica di consigliere comunale la signora F. S., candidata appartenente alla medesima lista dell’appellante;

– del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio elettorale centrale relative al primo turno, nella parte in cui furono assegnati al ricorrente n. 272 voti, in luogo di n. 282 voti, e una cifra individuale pari a 1197, anziché pari a 1207;

– dei verbali delle operazioni elettorali della sezione elettorale n. 2 del Comune di Misilmeri nella parte in cui all’odierno appellante risultarono assegnati n. 8 voti in luogo di n. 18 voti.

2. – Si è costituita, per resistere all’impugnazione, la signora F. S.

3. – All’udienza pubblica dell’8 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – La vicenda fattuale sulla quale si è innestata la presente controversia è stata ben ricostruita nella narrativa del “FATTO”, contenuta nella sentenza appellata; per esigenze di sinteticità, il Collegio ritiene di poter rinviare per relationem alla decisione gravata.

5. – Giova, invece, riassumere il ragionamento giuridico dal quale il T.a.r. per la Sicilia ha fatto scaturire la declaratoria di inammissibilità del primitivo ricorso.

5.1. – Al riguardo è necessario premettere che il signor I. adì il primo Giudice sostenendo che:

– la graduatoria della lista n. 7 “Il Sindaco della Gente” fosse viziata dalla mancata attribuzione, al ricorrente, di n. 10 voti nella sezione elettorale n. 2, nonostante le relative schede recassero una valida espressione di voto;

– tale mancata attribuzione di n. 10 voti fosse da attribuirsi a un errore di trascrizione dei voti espressi a favore del candidato I., indicati in numero di 8 nel verbale sezionale, a fronte dei 18 voti indicati nella tabella di scrutinio;

– nell’ideale assenza di siffatto errore, egli avrebbe conseguito n. 10 voti in più e, quindi, un numero complessivo di voti pari a n. 282 ed una cifra individuale pari a 1207, superando così in graduatoria la signora S.;

– un principio di prova dell’effettiva sussistenza dell’errore di trascrizione sarebbe stato offerto da due dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (una riferibile a un rappresentante di lista e l’altra a un cittadino elettore), recanti l’affermazione dell’esistenza di n. 18 voti validi in favore dell’appellante nella sezione n. 2, sulla base delle quali il signor I. ebbe a richiedere al T.a.r. di disporre una verificazione, in contraddittorio tra le parti, sulle tabelle di scrutinio (e, se del caso, anche sul plico contenente le schede dei voti validamente espressi) della sezione elettorale n. 2 del Comune di Misilmeri, onde accertare il numero esatto dei voti validi espressi in favore del candidato A. I.

5.2. – Il Tribunale – dopo aver ritenuto in via preliminare ammissibili entrambe le “memorie di replica” depositate dalle parti costituite – ha esaminato, diversamente qualificato e accolto l’eccezione pregiudiziale, formulata dalla signora S. con la memoria di costituzione, in ordine all’inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, in assenza della proposizione della querela di falso dinanzi al giudice ordinario (art.8, comma 2, c.p.a.). In particolare, il T.a.r. ha:

– disatteso le difese con cui l’odierno appellante aveva affermato di aver dedotto l’erroneità e non la falsità del verbale contestato;

– richiamato il recente insegnamento dell’Adunanza Plenaria la quale, con la sentenza n. 32 del 20 novembre 2014, ha sostenuto, con riferimento alle doglianze con le quali i ricorrenti intendano contestare il contenuto del verbale sezionale, lamentandone la non corretta esposizione dei fatti come realmente accaduti, che a) la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio; b) in tali casi, anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivela inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza;

– una volta calati i suddetti principi nella fattispecie, affermato che l’accertamento del preteso errore materiale, o di trascrizione, denunziato dal ricorrente, non potesse efficacemente essere fatto valere se non mediante l’esperimento della querela di falso, atteso che la contestazione in ordine al dato numerico contenuto del verbale sezionale (atto pubblico) avrebbe comunque implicato un accertamento della “non corrispondenza” del predetto verbale con la tabella di scrutinio, difformità che si risolverebbe pur sempre ed inevitabilmente nella valutazione di una “falsità”, intesa come “non fedele” rappresentazione di un certo dato storico che il pubblico ufficiale attesta essere stato verificato in sua presenza e che il ricorrente assume, invece, essere diverso dal dato reale (con l’unica eccezione – asseritamente non riguardante il caso del signor I. – dell’errore di trascrizione chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà);

– ritenuto che, nel caso in esame, sarebbe stato dunque necessario esperire una querela di falso, non potendo riconoscersi alcun rilievo probatorio alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio prodotte dal ricorrente né potendosi ricorrere all’acquisizione officiosa degli atti del procedimento, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a scrutinare la doglianza in parola;

– osservato che, tuttavia, a fronte dell’eccezione proposta in giudizio dalla controinteressata, il ricorrente aveva insistito per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso e nemmeno avrebbe chiesto al Tribunale la concessione di un termine ai sensi dell’art. 77, comma 1, c.p.a.;

– deciso conseguentemente che, stante la mancata proposizione della querela di falso da parte del ricorrente, si dovesse unicamente dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

6. – L’appello è affidato ai seguenti mezzi di gravame:

I) erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso elettorale proposto dal signor I.: sostiene l’appellante che, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., non fossero decisive le considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 32/2014, atteso che la Plenaria avrebbe semplicemente affermato che la forza fìdefacente del verbale sezionale, in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, ma la stessa Plenaria non avrebbe escluso la possibilità di contestare semplici errori di trascrizione contenuti nei verbali; l’errore commesso nel calcolare il totale del numero di voti conseguiti dal candidato integrerebbe, non già una falsità del verbale, bensì un vizio di legittimità dello stesso e, quindi, la deduzione di un errore di trascrizione giammai potrebbe esser ricondotta al novero delle censure volte a contrastare la forza fidefacente del verbale; così che l’errore in ordine alla quantificazione del numero effettivo di voti conseguiti, e alla relativa indicazione nei verbali sezionali, sarebbe appurabile mediante una semplice verifica istruttoria; in tal senso sarebbe anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 7320 del 2003 e n. 2541 del 2011); l’onere di proporre querela di falso verrebbe meno quando l’errore di trascrizione sia chiaramente riconoscibile da chiunque e ciò, però, sia quando l’esistenza di tale errore sia rilevabile dal contesto dello stesso atto sia allorché essa sia rilevabile da altro atto del procedimento facente anch’esso fede fino a querela di falso, sia, ancora, quando l’errore sia altresì rilevabile attraverso un semplice conteggio delle schede; nella fattispecie, dunque, il T.a.r. avrebbe dovuto semplicemente acquisire e porre a confronto i dati contenuti nel verbale sezionale (atto contestato) con quelli contenuti nelle tabelle di scrutinio facenti anch’esse fede fino a querela di falso e aventi una maggiore attendibilità; per tali ragioni l’appellante non avrebbe richiesto in primo grado un termine per proporre la querela di falso, in quanto non avrebbe mai inteso contestare la forza fidefacente del verbale, bensì esclusivamente l’attività di conteggio e di trascrizione dei voti conseguiti dai candidati;

II) violazione e falsa applicazione del T.U. reg.le di cui al D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, errore materiale: l’appellante ribadisce che, qualora gli fossero stati correttamente attribuiti i dieci voti in più al centro del contendere, egli avrebbe conseguito l’elezione a consigliere comunale, a norma dell’art. 4, comma 7, della L.R. n. 35/1997 (peraltro, anche in caso di parità di cifra individuale, posto che il signor I. avrebbe preceduto la signora S. nell’ordine di lista); la stessa Adunanza Plenaria, nella citata sentenza n. 32/2014, avrebbe riconosciuto che la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, possa considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie; sicché, nel caso di specie, sarebbe stata evidente la sussistenza dei presupposti per disporre una verificazione in contraddittorio del materiale elettorale (tabelle di scrutinio) relativa, peraltro, ad un’unica sezione elettorale e a un numero specifico di voti; vieppiù la giurisprudenza amministrativa avrebbe anche chiarito che, in materia elettorale, nel caso di discordanza dei documenti, occorre dare prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali delle sezioni, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio e costituiscono obiettivo elemento di riscontro (Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2012 n. 4358).

7. – La signora S. ha controdedotto:

I) inammissibilità della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso introduttivo; decorrenza del termine breve di impugnazione; passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: il signor I. avrebbe proceduto alla notifica del ricorso in appello cui si resiste mediante esclusivo utilizzo di modalità telematiche, ossia a mezzo P.E.C., ai sensi dell’art. 3-bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53; tuttavia, nel giudizio amministrativo non sarebbe ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare un atto introduttivo (e tale deve ritenersi il ricorso in appello) con modalità telematiche, posto che l’art. 46, comma 2, del D.L. n. 90/2014 ha aggiunto all’art. 16-quater del D.L. n. 179/2012, un nuovo comma 3-bis, che esclude espressamente l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione con modalità telematiche; il Legislatore avrebbe esteso al giudizio amministrativo soltanto la possibilità di effettuare a mezzo P.E.C. le comunicazioni di segreteria (art. 16-ter, comma 1-bis, D.L. n. 179/2012) giacché, nell’ipotesi di atto introduttivo, l’efficacia probatoria continuerebbe a essere subordinata alla presenza di una dichiarazione allegata al documento informatico “asseverata” secondo le inerenti regole tecniche previste dall’art. 71 del CAD; nella specie, la notificazione non avrebbe avuto a oggetto una “copia informatica” del ricorso quale documento analogico originale, ma una “copia per immagine del ricorso cartaceo depositato in originale”, non asseverata, dunque, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 del CAD; la notificazione sarebbe, pertanto, da reputarsi inesistente e nessuna efficacia sanante potrebbe esser riconosciuta alla costituzione della appellata; in ogni caso, quand’anche la notificazione fosse nulla, nondimeno la costituzione della signora S. non potrebbe avere effetto ex tunc, ma solo ex nunc, ossia dalla data del deposito della relativa memoria, e con salvezza, quindi, dei diritti acquisiti anteriormente alla comparizione stessa, a norma dell’art. 44, comma 3, c.p.a.; premesso, allora, che resterebbero ferme le eventuali decadenze già maturate, in danno del notificante, prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, nel caso di specie la costituzione dell’appellata dopo la scadenza del termine breve previsto per la proposizione dell´appello, non opererebbe retroattivamente e non farebbe venir meno la possibilità di eccepire l’inammissibilità del ricorso per l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; difatti, nel caso in esame, il termine breve, fissato dall’art. 131 c.p.a., per proporre impugnazione, sarebbe iniziato a decorrere dal giorno dell’avvenuta notificazione della sentenza al procuratore dell’odierno appellante;

II) inammissibilità di nuove censure non svolte nel giudizio di primo grado; omessa specificazione dei motivi di appello: a modifica di quanto sostenuto nel ricorso di primo grado, l’appellante avrebbe introdotto, per la prima volta in appello (contro il divieto dei nova) una nuova censura, peraltro formulata in termini generici, con la quale mirerebbe a sostenere che i voti, nella tabella di scrutinio, non fossero numericamente indicati, essendo riportati esclusivamente dei crocesegni a fianco del nominativo di ciascun candidato; tale censura, quand’anche fosse giudicata ammissibile, sarebbe comunque infondata nel merito; neppure sarebbero state sufficientemente specificate dall’appellante le questioni sottoposte al vaglio di questo Consiglio né identificati i pretesi errori della sentenza né individuate le norme ritenute violate;

III) insussistenza di un errore materiale; contestazione in ordine al contenuto del verbale sezionale; necessità della querela di falso; funzione certificativa del verbale sezionale non surrogabile o integrabile da dichiarazioni postume: come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, la contestazione in ordine al dato numerico del verbale sezionale non integra la ricorrenza di un errore materiale di trascrizione; in ogni caso la percezione dell’errore materiale non può essere desunta dal confronto dei dati contenuti nel verbale sezionale, che è un atto pubblico facente fede sino a querela di falso, e le tabelle di scrutinio che, invece, sono atti endoprocedimentali; il fatto stesso che per riconoscere l’errore commesso e ricostruire con esattezza la volontà dell’estensore del verbale sia necessario esaminare altri atti del procedimento elettorale, come la tabella di scrutinio, che è un atto interno, o le schede elettorali, escluderebbe che si possa configurare un errore materiale, perché tale errore non sarebbe rilevabile dal contesto stesso dell’atto e il suo accertamento richiederebbe una indagine ricostruttiva della volontà, nonché l’esame di atti ulteriori del procedimento elettorale, al fine di accertare la falsità dei verbali oggetto di contestazione (ma un esame siffatto sarebbe, per l’appunto, precluso dalla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo).

8. – Si impone in via preliminare l’esame dell’eccezione di inesistenza della notificazione dell’appello effettuata a mezzo P.E.C., sollevata dalla controinteressata. Ad avviso del Collegio, l’eccezione è infondata. Ed invero, come è stato già osservato dalla giurisprudenza amministrativa, l’ art. 1 della L. 21 gennaio 1994, n. 53 già consentiva di eseguire la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata, quale modalità alternativa alla notifica a mezzo del servizio postale (“1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.”) e, del resto, coerente con tale disposizione è l’art. 52, comma 2, c.p.a. secondo cui “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”).

L’inapplicabilità alla giustizia amministrativa – da ultimo sancita con l’art.46, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in L. 11 agosto 2014, n.114 – delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 16-quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 24 dicembre 2012, n. 228 – risulta all’evidenza circoscritta all’adeguamento delle regole tecniche di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (previsione che consegue direttamente dalla nota carenza di qualunque competenza istituzionale del Dicastero della Giustizia nei confronti della Giustizia amministrativa) e al differimento dell’efficacia di detto adeguamento a decorrere dalla pubblicazione del richiamato decreto.

L’effetto del comma 3-bis, di recente introduzione, è semmai – oltre al superamento in parte dell’art. 52, comma 2, c.p.a. – quella di aver reso immediatamente applicabili alla giustizia amministrativa le norme introdotte dal comma 1 del sunnominato art. 16-quater e ciò, del resto, in linea con il contenuto dell’art. 38 dello stesso decreto (ancorché la relativa efficacia sia stata poi differita) e pure dell’art. 42 il cui comma 1 ha aggiunto il comma 17-bis nell’art. 16 del D.L. n. 179/2012.

Peraltro è dirimente richiamare, in tema, un recente arresto del Consiglio di Stato, menzionato anche dall’appellante nelle sue difese, con cui si è affermato che, nel processo amministrativo, è ammessa la notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), posto che la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo P.E.C.; nel processo amministrativo trova, invero, applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 e, in particolare, gli artt. 1 e 3-bis della legge stessa, nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti anche in materia amministrativa a mezzo della posta elettronica certificata” (Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682).

Nemmeno coglie nel segno l’argomento incentrato sull’evocazione del tenore dell’art. 13 dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 104/2010 e sulla mancata adozione del D.P.C.M. ivi previsto, giacché – in relazione alle notificazioni – prevale la norma speciale dettata dall’art. 39, comma 2, c.p.a., dovendosi conseguentemente intendere che l’art. 13 sunnominato si riferisca a tutti gli aspetti del processo amministrativo telematico, fatta eccezione per la disciplina delle notificazioni che va rinvenuta nelle leggi processuali civili.

Dall’accertata ritualità della notifica discendono la ricevibilità e l’ammissibilità dell’appello.

9. – Va pure respinta l’altra eccezione sollevata dalla signora S., dal momento che il Collegio non ritiene che il signor I., con l’impugnazione abbia introdotto nuove censure; il riferimento al contenuto delle tabelle di scrutinio (e, segnatamente, alla circostanza che l’indicazione dei voti validamente scrutinati fu fatta con segni di croce e non con un numero) costituisce semmai un nuovo argomento e non già un nuovo motivo (che rimane specificato nella denunciata non corrispondenza, per un preteso errore di trascrizione, tra le tabelle e il verbale) né che le doglianze siano state dedotte in maniera generica.

10. – Nel merito va osservato che l’intero contenzioso ruota attorno all’applicabilità nella vicenda in esame dei principi enunciati dalla Plenaria con la citata sentenza n. 32/2014, secondo i quali: “5.1. Ai fini della soluzione del detto contrasto l’Adunanza Plenaria ritiene necessario tenere distinte: a) le doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, dalle doglianze con le quali, b) fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione.

5.2. Con riferimento al primo gruppo di contestazioni, merita condivisione e conferma l’avviso secondo cui la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non possa essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e che pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio. In tali casi, anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza.

5.3. La stessa conclusione non può estendersi, invece, alle ipotesi sub b), nella quali, come detto, si sottopone al giudice amministrativo, non la veridicità di un atto pubblico, bensì il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, giudizio che non potrebbe essere condotto senza l’esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l’acquisizione mediante l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d’ufficio.”. In particolare, si pone il problema di stabilire se la fattispecie sottoposta la vaglio del Collegio (ossia l’affermazione secondo cui il verbale sezionale conterrebbe un mero errore di trascrizione e, segnatamente, l’indicazione di “8” in luogo di “18” voti, assegnati al signor I.) configuri, o no, un’ipotesi di contestazione della forza fidefacente del verbale sezionale; tale problema ne porta con sé un altro, di natura processuale, relativo alla sussistenza, o no, in capo al ricorrente (ora appellante) di un onere di richiedere al T.a.r., in pendenza del primo grado del giudizio, la concessione di un termine per l’eventuale proposizione della querela di falso.

11. – Il Collegio, nel valutare le riferite questioni, muove dalla considerazione che l’Adunanza Plenaria, nella citata sentenza n. 32/2014, non si è occupata, in modo specifico, del caso del verbale sezionale che rechi un errore materiale di trascrizione; anzi, semmai l’Adunanza, nella ridetta motivazione, trattando della possibilità di tener conto delle dichiarazioni sostitutive quali elementi idonei a costituire un principio di prova, ha offerto elementi a favore della tesi patrocinata dal signor I. e ciò specialmente laddove la Plenaria ha statuito che: “… la peculiarità del contenzioso elettorale, …, non potrà mai compiersi attribuendo valore dirimente alla prova testimoniale, senza procedere alla acquisizione e verifica diretta del materiale in contestazione da parte del giudice. Ove, infatti, sia materialmente possibile l’accesso del giudice al fatto, ossia al documento che contiene la vera prova dell’errore, non è consentito al giudice pervenire ad un legittimo convincimento sulla base di una rappresentazione indiretta del fatto medesimo.” e che: “Né va trascurato, incidentalmente, che il rappresentante di lista, che avverta la erroneità di una determinata decisione del seggio in merito alla attribuzione di suffragi, può non percepire nell’immediatezza la rilevanza determinante dell’errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni. Deve pertanto essergli consentito, assumendo le responsabilità penali previste dall’art. 76, comma 1 e 3, d. P.R. n. 445 del 2000, fornire il proprio apporto probatorio anche in un momento successivo alla proclamazione degli eletti.”.

Il passaggio motivazionale della richiamata decisione della Plenaria, al §. 5.2. (sopra riportato), laddove l’Alto Consesso ha ritenuto inutile l’acquisizione officiosa degli atti del procedimento elettorale, non giustifica allora la perentorietà con la quale il Tribunale ha respinto la richiesta istruttoria del ricorrente, dacché l’affermazione della Plenaria si riferisce espressamente all’ipotesi, non sovrapponibile a quella in esame, in cui si intenda inammissibilmente contestare, nell’ambito di un processo amministrativo, la fede privilegiata della quale è assistito il verbale sezionale; non è questo, tuttavia, il caso che occupa il Collegio, caso che invece è riconducibile all’ipotesi eccezionale, richiamata anche dal primo Giudice, dell’errore di trascrizione chiaramente riconoscibile.

Al rilievo appena svolto può aggiungersi l’ulteriore considerazione secondo cui, in un giudizio di parti, ogni attività defensionale deve trovare ragionevole giustificazione nella sussistenza di un interesse delle parti medesime, ossia nella prospettiva di conseguire un’utilità. Una volta calato nel caso di specie il superiore rilievo conduce il Collegio a ritenere che in capo al signor I., in mancanza dell’acquisizione delle tabelle di scrutinio, non potesse configurarsi alcun onere di chiedere un termine a norma dell’art. 77 c.p.a.; difatti un onere del genere sarebbe potuto sorgere soltanto in seguito a detta acquisizione.

Un argomento di logica controfattuale può chiarire quanto testé affermato. Dalla lettura delle tabelle di scrutinio sarebbe potuto risultare che il signor I. avesse ricevuto un numero di voti compreso:

1) tra 0 e 16;

2) pari o superiore a 17.

Ebbene, nel caso sub 1), il ricorso originario sarebbe stato verosimilmente inammissibile per difetto di interesse, posto che – oltre a venir meno l’attendibilità del principio di prova rappresentato dalle dichiarazioni sostitutive – in ogni caso, anche l’ipotetico esperimento della querela di falso, non avrebbe consentito al ricorrente di conseguire l’elezione ambita; nel caso sub 2), al contrario, il signor I. avrebbe avuto tutto l’interesse a coltivare l’azione giudiziaria intrapresa, eventualmente anche in altra sede giudiziaria per valere, se del caso, la “falsità” oggettiva del verbale sezionale.

In mancanza, però, di tale accertamento preliminare, ossia in difetto dell’acquisizione delle tabelle di scrutinio, nessun addebito di inerzia processuale il Tribunale avrebbe potuto ascrivere al ricorrente, avendo Quest’ultimo un interesse tutelabile a non compiere attività processuale inutile (come un giudizio per querela di falso) e, quindi, la sua inerzia, quand’anche sussistente, non sarebbe stata rimproverabile.

Infine, va altresì osservato che, in favore della richiesta di verificazione avanzata in primo grado dall’odierna appellante, è la considerazione che pure alle tabelle di scrutinio (atti endoprocedimentali al pari del verbale sezionale) è riconosciuta dalla giurisprudenza una funzione certificatoria (funzione che, anzi, Cons. Stato, sez. V, n. 440/2007, ha ritenuto prevalente rispetto a quella di qualsiasi altro documento elettorale con analoga finalità; in termini ancora più espliciti anche Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358, secondo cui, in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, deve darsi prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio). Sicché, nella fattispecie, si è al cospetto, a ben vedere, di atti provvisti della medesima fede privilegiata dei verbali sezionali, profilo che conferma ulteriormente la necessità di una loro acquisizione, atteso che l’appellante ha sempre dedotto la divergenza tra i due atti a causa di una difettosa trascrizione e non per un errore di verbalizzazione in senso proprio, quest’ultimo certamente aggredibile unicamente con la querela di falso (ipotesi che ricorrerebbe qualora vi fossero stati voti scrutinati, ma non registrati in alcun atto del procedimento).

12. – Ai fini della decisione dell’appello il Consiglio e, impregiudicato il merito della lite, ritiene dunque necessario acquisire: a) le tabelle di scrutinio della sezione elettorale n. 2 del Comune di Misilmeri; b) le schede dei voti validi espressi in favore dell’appellante.

Dell’incombente è incaricato il Prefetto di Palermo, con facoltà di subdelega nominativa, il quale depositerà copia autenticata di dette tabelle e delle schede, presso la segreteria, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento. Le spese delle copie e dell’autenticazione sono poste, in via provvisoria, a carico dell’appellante. All’esecuzione della verificazione si provvederà in contraddittorio e, a tal fine, il verificatore, con congruo termine, darà preventivo avviso alle parti della data, del luogo e dell’ora dell’inizio delle operazioni.

13. – Per l’effetto la trattazione della causa va rinviata all’udienza pubblica indicata nel susseguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità dell’appello e dispone gli incombenti istruttori di cui in parte motiva, nei termini e nei modi ivi indicati.

Ordina che la presente pronuncia sia comunicata al signor Prefetto di Palermo.

Pone, in via provvisoria, le spese dell’istruttoria a carico dell’appellante.

Rinvia la trattazione all’udienza pubblica del 22 ottobre 2015, ore di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015, con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Neri, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Il 13/07/2015     DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

 

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